Cassazione Penale, Sentenza n. 31477/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (detenuto)
La controversia
Un detenuto aveva chiesto la liberazione anticipata per il semestre di pena compreso tra l'11 ottobre 2024 e il 10 aprile 2025. Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza perché, nel periodo considerato, il detenuto era incorso in un rilievo disciplinare sanzionato con 5 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive; il Tribunale di sorveglianza aveva poi rigettato il reclamo. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice avesse effettuato una valutazione meramente astratta, senza considerare il giudizio complessivo sulla partecipazione all'opera rieducativa nel semestre, e che fosse illogica la valutazione di gravità del fatto disciplinare, poiché il danno indicato era solo ipotetico, non quantificato né quantificabile e privo di riscontro tecnico.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, ai fini della liberazione anticipata ex art. 54 ord. pen., il giudice deve compiere una valutazione complessiva e interna al singolo semestre di pena espiata, verificando se il comportamento del detenuto esprima o meno una reale adesione al percorso rieducativo. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza si era limitato a valorizzare la sola violazione disciplinare, senza dare conto di aver esaminato l'andamento complessivo della condotta nel semestre e senza spiegare se e perché quel rilievo disciplinare, peraltro collocato nei primi giorni del periodo, fosse incompatibile con la partecipazione all'opera rieducativa. L'ordinanza è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.
Norme richiamate
avvenuta partecipazione del condannato all'opera di rieducazione per un periodo di un semestre
La liberazione anticipata presuppone una partecipazione effettiva all'opera rieducativa valutata per singoli semestri di pena espiata.
art. 103, comma 2, D.P.R. 230 del 2000
deve desumersi dell'impegno dimostrato dal detenuto nel trarre le opportunità che gli sono state offerte nel corso del trattamento e dal mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni di detenzione, con la famiglia esterna
La partecipazione al trattamento va desunta da indicatori interni al percorso trattamentale e non da elementi esterni o estranei ad altri titoli di condanna.
Corte cost. n. 267 del 1990
È richiamata a sostegno della necessità di una valutazione complessiva riferita a ciascun singolo periodo di pena.
Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 - 01
I criteri per la liberazione anticipata richiedono un apprezzamento interno al trattamento rieducativo e alla specifica esecuzione, senza disamina esterna.
Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 - 01
La valutazione deve essere complessiva per il singolo semestre; comportamenti negativi anteriori o comunque esterni al periodo non escludono automaticamente la successiva partecipazione all'opera rieducativa.
Massime di principio
- Ai fini della liberazione anticipata il giudice deve valutare in modo complessivo la condotta del detenuto con riferimento a ciascun singolo semestre di pena espiata, non potendo fondare il diniego su una considerazione isolata e astratta di un singolo episodio.
- Un rilievo disciplinare può assumere valore negativo nella valutazione della partecipazione all'opera rieducativa, ma non esonera il giudice dall'obbligo di spiegare perché, nel contesto dell'intero semestre, esso sia incompatibile con una reale adesione al trattamento.
- La motivazione sul diniego della liberazione anticipata deve dare conto di un giudizio interno al percorso trattamentale e non può basarsi su elementi estranei o su apprezzamenti scollegati dall'andamento complessivo del periodo considerato.
- Quando la violazione disciplinare è collocata all'inizio del semestre in verifica, il giudice deve verificare se la condotta successiva consenta comunque di ravvisare una effettiva partecipazione all'opera rieducativa.
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