Cassazione Civile, Ordinanza n. 05106/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento notificata per crediti IRPEF, redditi da lavoro autonomo e IVA relativi all’anno 2003, per un importo di euro 48.963,03. Il contribuente aveva presentato anche un’istanza di sospensione della riscossione ai sensi dell’art. 1, commi 537 e ss., della legge n. 228/2012, lamentando il silenzio protratto per 220 giorni dell’amministrazione. I giudici di merito hanno però dichiarato inammissibile l’originario ricorso per difetto di un atto concretamente lesivo. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, da un lato motivazione illogica/incomprensibile ex art. 360, n. 4 c.p.c., sostenendo che la decisione d’appello avrebbe fatto leva su un presupposto insussistente; dall’altro violazione della disciplina sulla sospensione ex L. n. 228/2012 e omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., assumendo che il decorso del termine di 220 giorni senza risposta avrebbe dovuto comportare l’annullamento del ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione della sentenza impugnata superava il minimo costituzionale e che l’atto oggetto di controversia era stato correttamente qualificato come atto di autotutela non immediatamente impugnabile, restando comunque esperibili i rimedi ordinari contro gli atti della riscossione. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che il mero silenzio dell’amministrazione oltre 220 giorni non determina automaticamente l’annullamento di diritto del ruolo: tale effetto opera solo se i motivi dell’istanza rientrano nelle ipotesi tipizzate e sono potenzialmente estintivi della pretesa tributaria. Nel caso concreto il ricorrente non aveva neppure specificato quale ipotesi del comma 538 invocasse, né aveva trascritto l’istanza. La Corte ha quindi confermato la correttezza della declaratoria di inammissibilità resa nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente alle spese, all’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come parametro dei vizi denunciabili in cassazione: nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica e omesso esame di fatto decisivo.
art. 1, commi 537 ss., L. n. 228/2012
La domanda di sospensione della riscossione è strumento tipizzato; il silenzio dell’amministrazione non comporta annullamento automatico del ruolo se non ricorrono i presupposti sostanziali previsti dalla norma.
art. 1, comma 538, L. n. 228/2012
Sono rilevanti solo le ipotesi tassative di sospensione collegate a cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria.
art. 1, comma 540, L. n. 228/2012
Il termine di 220 giorni per la risposta dell’Agenzia è decisivo solo se l’istanza è fondata su motivi rientranti nelle ipotesi tipizzate.
Il procedimento accelerato consente la definizione del ricorso manifestamente infondato; la decisione conforme alla proposta rileva ai fini delle conseguenze sanzionatorie.
terzo comma; quarto comma
La manifesta infondatezza del ricorso legittima la condanna equitativa a favore della controparte e la sanzione in favore della Cassa delle Ammende, secondo una valutazione non automatica ma correlata al caso concreto.
comma 1-quater; comma 1-bis
Ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente se dovuto.
Richiamato in relazione al regime delle spese quando è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Ha esteso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione il regime di cui all’art. 158 d.P.R. n. 115/2002.
Indicato come decorrenza dell’estensione del regime di cui all’art. 158 d.P.R. n. 115/2002 anche ai procedimenti pendenti.
Massime di principio
- In materia di riscossione mediante ruolo, la domanda di sospensione ex L. n. 228/2012 non produce l’annullamento di diritto della pretesa per il solo decorso del termine di 220 giorni: l’effetto estintivo opera solo se l’istanza si fonda su una delle cause tipizzate e potenzialmente estintive previste dalla legge.
- L’istanza di sospensione deve essere specifica e riconducibile a una delle ipotesi normativamente previste; la mancata indicazione della causa invocata e la mancata trascrizione dell’istanza impediscono di fondare la censura in cassazione.
- Un atto dell’agente della riscossione o dell’ente creditore che si limiti a confermare la legittimità del debito può essere qualificato come atto di autotutela e, come tale, non è necessariamente immediatamente impugnabile se non incide direttamente su un diritto soggettivo.
- Il contribuente che intenda contestare la pretesa tributaria deve utilizzare i rimedi ordinari contro gli atti della riscossione o gli atti esecutivi, non potendo ottenere tramite la mera istanza di sospensione un surrogato dell’impugnazione.
- Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame di fatto decisivo non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque considerato la questione, sia pure implicitamente, escludendo i presupposti del relativo accoglimento.
- Nel procedimento accelerato, la definizione del ricorso manifestamente infondato può legittimare le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 96 c.p.c., ma la loro applicazione deve essere sorretta da una valutazione del caso concreto e non da automatismi.
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