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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11156/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere per reati relativi a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi, lamentando specificamente la violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. con riferimento al capo di imputazione per partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Alushi sostiene che gli elementi giustificativi del provvedimento custodiale per la fattispecie mafiosa erano già desumibili dagli atti di un altro procedimento connesso, nel quale è in corso il dibattimento di primo grado e nel quale è sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora, per cui chiedeva la retrodatazione o diversa valutazione del titolo custodiale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta carenza d'interesse e per manifesta infondatezza. Principalmente ciò perché il Tribunale del riesame aveva già annullato il titolo custodiale relativo alla partecipazione ad associazione mafiosa, annullamento che rende priva di rilievo la doglianza del ricorrente su quel specifico capo. Quanto a eventuali rilievi riferiti all'associazione per il traffico di stupefacenti, la Corte ha ritenuto le deduzioni generiche e prive di critica concreta alle valutazioni del Tribunale (in particolare sulla prosecuzione della partecipazione oltre la data del primo titolo e sulla non desumibilità dei fatti dagli atti del procedimento anteriore prima del rinvio a giudizio). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; inoltre è disposto l'invio agli uffici per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato come norma rilevante in tema di retrodatazione dei titoli custodiali tra procedimenti diversi; la Corte evidenzia che per retrodatare un titolo in un procedimento bisogna dimostrare che i fatti erano desumibili dagli atti dell'altro procedimento prima del relativo rinvio a giudizio, onere non assolto dal ricorrente.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Applicata per disporre la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende a seguito di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione (formalità amministrative successive alla pronuncia).

  • Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005 (Rahulia) e Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)

    Giurisprudenza richiamata in tema di retrodatazione dei titoli custodiali fra procedimenti diversi e sui criteri per ritenere desumibili fatti da atti di altro procedimento; la Corte si richiama a questi principi per affermare che la difesa non ha efficacemente contestato la motivazione del Tribunale del riesame.

Massime di principio

  • Un ricorso è inammissibile per carenza d'interesse se la parte chiede la riforma di un provvedimento che il giudice sottoposto a controllo ha già annullato o reso privo di effetti: occorre che il ricorso prospetti ancora un pregiudizio attuale e concreto.
  • Per ottenere la retrodatazione di un titolo custodiale emesso in procedimenti diversi è necessario dimostrare che i fatti oggetto del successivo provvedimento fossero già desumibili dagli atti del procedimento anteriore prima del relativo rinvio a giudizio; deduzioni generiche o assenti rilievi critici sulle valutazioni motivazionali del giudice del riesame sono destinate a fallire.
  • Quando si impugna una misura cautelare su più capi di imputazione, il ricorso deve affrontare in modo specifico e motivato ciascun capo contestato; argomentazioni vaghe o non circostanziate espongono il ricorrente al rigetto per manifesta infondatezza.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o assoluta carenza di interesse, è possibile la condanna del proponente al pagamento di spese e di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); conviene dunque valutare attentamente la fondatezza e l'utilità del gravame prima di proporlo.
  • In presenza di procedimenti concatenati o connessi, va cura dimostrare puntualmente l'epoca di conoscibilità dei fatti e la loro effettiva sovrapponibilità tra i procedimenti, documentando tramite atti processuali specifici quando e come gli elementi erano già disponibili.

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