Cassazione Penale, Sentenza n. 47669/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza della Corte d'appello del 22/11/2021, relativamente al reato previsto dall'art. 10-ter del D.lgs. 74/2000, commesso in data 28/12/2012. Pur non avendo eccepito la prescrizione in sede di appello, il ricorrente ha sollevato la questione in Cassazione, deducendo che il termine massimo prescrizionale (7 anni e 6 mesi) era già decorso il 28/06/2020, durante il giudizio di appello e prima della pronuncia impugnata. In sede di valutazione è stato altresì escluso che potesse trovare applicazione l'art. 129, comma finale, c.p.p., non emergendo dal motivo alcuna delle cause di non punibilità ivi previste.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, affermando l'ammissibilità della doglianza sulla prescrizione anche se sollevata per la prima volta in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. Ha verificato che il termine prescrizionale di 7 anni e 6 mesi era effettivamente decorso il 28/06/2020 (prima della sentenza di appello del 22/11/2021) e che non sussistevano le condizioni per applicare l'art. 129 c.p.p.; per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato si era estinto per prescrizione. Sentenza emessa il 07/10/2022.
Norme richiamate
Norma sostanziale che individua il reato contestato; la data del fatto (28/12/2012) è stata presa come punto di riferimento per il calcolo del termine prescrizionale.
art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p.
Riconosciuta la possibilità di sollevare in Cassazione, anche con unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, qualificando tale doglianza come motivo ammissibile.
art. 129, comma finale, c.p.p.
La Corte ha escluso l'applicabilità di eventuali cause di non punibilità previste da questa norma, ritenendo che non risultassero dal caso di specie le condizioni richieste per la sua applicazione.
Massime di principio
- La prescrizione può essere eccepita anche per la prima volta in Cassazione quando la doglianza rientra tra i motivi ammessi dall'art. 606 c.p.p. (lett. b); non è sempre necessario averla sollevata in sede di merito.
- Per valutare l'intervenuta prescrizione occorre confrontare la data del fatto con il termine prescrizionale applicabile al reato, tenendo conto di eventuali sospensioni o interruzioni del decorso prescrizionale; se il termine è decorso prima della pronuncia impugnata, la sentenza di merito deve essere annullata senza rinvio.
- L'eventuale richiamo a norme che determinano cause di non punibilità (es. art. 129 c.p.p.) richiede che tali condizioni risultino chiaramente applicabili; in loro assenza non ostano alla declaratoria di prescrizione.
- La richiesta del Pubblico Ministero favorevole all'annullamento per prescrizione può rafforzare l'accoglimento del ricorso, ma la Corte di Cassazione compie una propria valutazione autonoma della sussistenza della prescrizione.
- In casi analoghi è fondamentale documentare con precisione le date rilevanti (fatto, eventuali atti interruttivi, sentenze) per il calcolo del termine prescrizionale e valutare tempestivamente l'eccezione nei vari gradi del giudizio per evitare incertezze procedurali.
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