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Ordinanza

Ordinanza n. 181/2026 - Catania, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi popolari di cui alla determina dirigenziale n. 340 del 20.06.2024, pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Giarre il 6 febbraio 2026, nella parte in cui esclude il ricorrente; - del verbale n. 9 del 5 dicembre 2025, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Giarre il 6 febbraio 2026, con il quale si respinge il ricorso in opposizione presentato dall’odierno ricorrente; - della delibera di approvazione degli atti del concorso, sconosciuta e mai pubblicata; - ove occorra: della disposizione dell’art. 4 del bando di concorso “non immediatamente lesiva” allorchè indica “a pena di inammissibilità” la produzione, in uno alla domanda, dell’ISEE corredato dalla DSU e consideri quest’ultima come documento autonomo e non “strumentale” al primo (e dunque integrabile); - di ogni altro atto ai precedenti comunque connesso; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere riammesso nella graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP del Comune, bando 2024.

Giustizia amministrativa202600932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi popolari, nella parte in cui non include il ricorrente, e verbale di rigetto dell'opposizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi popolari, il verbale con cui era stata respinta la sua opposizione, la delibera di approvazione degli atti e, ove occorrente, la clausola del bando che prevedeva a pena di inammissibilità la produzione con la domanda dell'ISEE corredato dalla DSU, sostenendo implicitamente l'illegittimità della propria esclusione e chiedendo la riammissione in graduatoria. Ha rappresentato di avere richiesto al Comune, con istanza del 25 marzo 2026, i dati anagrafici di almeno cinque partecipanti inseriti nella graduatoria, senza ricevere riscontro. Per tale ragione ha proposto il ricorso senza notificarlo ad alcun controinteressato. Il TAR ha rilevato che il mancato riscontro non era stato previamente contestato con rimedi giurisdizionali.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare, rilevando che il ricorso, allo stato, è inammissibile per disintegrità del contraddittorio: avendo ad oggetto una graduatoria, avrebbe dovuto essere notificato ad almeno un controinteressato, mentre non era stato notificato a nessuno. Il mancato riscontro alla richiesta dei dati anagrafici non giustificava la proposizione del ricorso omettendo integralmente le notifiche, poiché il ricorrente non aveva attivato rimedi giurisdizionali contro il silenzio o il diniego dell'amministrazione. Il giudice ha inoltre precisato che l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ha la funzione di integrare il contraddittorio e non sostituisce, in via generale, la necessità di instaurarlo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del procedimento cautelare; il rigetto è dipeso dall'inammissibilità del ricorso per disintegrità del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione ha ad oggetto una graduatoria, il ricorso deve essere notificato ai controinteressati; l'omessa notificazione a qualsiasi controinteressato determina, allo stato, l'inammissibilità per disintegrità del contraddittorio.
  • La mancata comunicazione da parte dell'amministrazione dei dati identificativi dei controinteressati non legittima, di per sé, la proposizione del ricorso senza alcuna notificazione: il privato deve attivare gli specifici rimedi giurisdizionali contro il mancato riscontro.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami assolve alla funzione di integrazione del contraddittorio e non costituisce, di per sé, una modalità alternativa alla necessaria instaurazione del contraddittorio con i controinteressati.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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