Cassazione Penale, Sentenza n. 17518/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dal Procuratore generale per mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di assoluzione. Il Tribunale di Cassino aveva preso atto che il Terrezza era stato sorpreso alla guida di un ciclomotore provento di furto, privo di targa e di chiavi di accensione, ma senza spiegare perché ciò non integrasse gli elementi della ricettazione; il giudice di merito ha affermato che le condotte dei due occupanti non erano adeguatamente ricostruite e ha assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato", senza motivare la mancata prova dell'elemento soggettivo né chiarire la disponibilità del veicolo e l'assenza di una plausibile spiegazione da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo la motivazione manifestamente illogica e ha annullato la sentenza impugnata rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Cassino, in persona di diverso giudice monocratico. Ha prescritto che, in sede di nuovo giudizio, il giudice si attenga ai principi di diritto indicati e chiarisca in modo coerente e motivato profili quali la disponibilità del veicolo da parte del Terrezza, le condizioni oggettive del ciclomotore al momento del rinvenimento (assenza di targa e chiavi) e l'assenza o presenza di una plausibile spiegazione che possa dimostrare la buona fede dell'agente.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte evidenzia che gli elementi di fatto (guida del veicolo risultato provento di furto, assenza di targa e di chiavi) possono costituire indizi dei requisiti della ricettazione e che la mancanza di una plausibile spiegazione da parte dell'agente può essere indicativa dell'assenza di buona fede (elemento soggettivo).
art. 608, comma 2, cod. proc. pen. (ricorso per cassazione del Procuratore generale)
Consente al Procuratore generale di proporre ricorso per cassazione avverso sentenze di proscioglimento o assoluzione non impugnabili dalle parti, deducendo, tra l'altro, vizi di motivazione come la manifesta illogicità.
art. 610, comma 5, e art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Riferiti alla modalità del contraddittorio scritto: il procedimento in cassazione si è svolto in forma scritta senza presenza delle parti perché non è stata richiesta la trattazione orale nei termini previsti.
art. 623, lett. d), cod. proc. pen. (effetto dell'annullamento)
Consente l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio quando sussistono vizi che richiedono che la decisione sia riesaminata dal giudice di merito, qui utilizzato dalla Corte per disporre il rinvio a diverso giudice.
Massime di principio
- La semplice constatazione che un imputato è stato sorpreso alla guida di un veicolo provento di furto, privo di targa e di chiavi, costituisce un forte indizio che può far ritenere integri gli elementi della ricettazione, salvo una plausibile e motivata prova contraria in ordine alla buona fede.
- La motivazione della sentenza deve essere coerente e priva di contrasti tra le premesse fattuali e le conclusioni giuridiche; l'assenza di spiegazioni logiche sul nesso tra fatti e decisione può determinare l'annullamento per manifesta illogicità.
- Il Procuratore generale può impugnare in cassazione sentenze non appellabili se deduce vizi di diritto o di motivazione; la Corte di Cassazione vigila anche sulla correttezza della ricostruzione logico-motivazionale dei fatti.
- In caso di indizi oggettivi dell'illiceità del bene (es.: assenza di targa, mancanza di chiavi) il giudice di merito deve esplicitare la valutazione della responsabilità e dell'elemento soggettivo, richiedendo eventualmente al giudicato di chiarire come il materiale probatorio escluda la ricettazione.
- Proceduralmente, le parti possono chiedere la trattazione orale nei termini previsti; in mancanza la controversia può essere decisa con il contraddittorio scritto, ma ciò non esenta la Corte dall'obbligo di fornire una motivazione logicamente congrua.
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