Cassazione Penale, Sentenza n. 48940/2022 del 23/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza d'appello che, dopo rinvio dalla Cassazione, ha ritenuto il Liguori responsabile di bancarotta fraudolenta documentale ai sensi dell'art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., nella modalità consistente nella tenuta dei libri e delle scritture in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti aziendali. Contro tale ricostruzione il ricorrente contestava (i) vizi della motivazione sugli elementi oggettivi, sostenendo che le carenze contabili non avevano ostacolato in modo significativo l'attività del curatore; (ii) insufficiente prova del dolo, ritenendo le omissioni il frutto di superficialità, difficoltà economiche e vicende con la ABETE s.r.l.; (iii) mancata motivazione sulla nuova determinazione delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto adeguatamente motivate le conclusioni della Corte d'appello, che aveva accertato la mancata consegna del libro degli inventari e dei mastrini per il 2011-2012 e l'assenza di scritture di apertura/chiusura nei libri giornale, nonché il serio e laborioso impegno del curatore con esiti incompleti nella ricostruzione. Sulla base di questi elementi è stata confermata la configurabilità della fattispecie di tenuta delle scritture in modo da impedire la ricostruzione (dolo generico), con conseguente conferma della condanna di primo grado alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta documentale e la rideterminazione delle pene accessorie in anni quattro ai sensi dell'art. 223 ter R.D. 16 marzo 1942 n. 267; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216, primo comma, n. 2, legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
Distinzione tra le due fattispecie alternative: l'occultamento delle scritture richiede dolo specifico; la tenuta delle scritture in modo da impedire la ricostruzione configura la fattispecie alternativa a dolo generico. In questo caso la Corte ha ritenuto integrata la seconda ipotesi.
art. 223, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
Norma che disciplina le pene accessorie in materia fallimentare; la Corte d'appello ha rideterminato la durata delle pene accessorie in anni quattro sulla base della ricostruzione fattuale e dei parametri di legge.
Criteri di commisurazione della pena (circostanze, personalità, funzione della pena). La corte ha fatto ricorso a questi parametri per giustificare la riduzione delle pene accessorie rispetto al primo grado, ritenendo che non debbano seguire automaticamente la pena principale.
Sentenza Corte di Cassazione 19/11/2020, n. 2510
Pronuncia di annullamento con rinvio che aveva indicato l'obbligo dei giudici di merito di individuare quale delle due fattispecie alternative dell'art. 216 n.2 fosse applicabile e di motivare adeguatamente il relativo profilo soggettivo; la decisione di merito sul rinvio ha seguito tali direttive.
Massime di principio
- In reati di bancarotta documentale occorre distinguere chiaramente tra occultamento delle scritture (dolo specifico) e tenuta fraudolenta o negligente delle scritture in modo da impedire la ricostruzione (dolo generico): la qualificazione incide sull'elemento soggettivo richiesto.
- La valutazione del curatore fallimentare e la dimostrazione di laboriosa e incompleta ricostruzione contabile costituiscono elementi probatori decisivi per integrare l'elemento oggettivo del reato.
- Difficoltà economiche, mancata disponibilità di un consulente contabile o liti contrattuali con terzi (es. ABETE s.r.l.) non escludono automaticamente il dolo se emergono omissioni consapevoli e ripetute che rendono incerta o incompleta la ricostruzione patrimoniale.
- Le valutazioni di merito su fatti e motivazioni sono soggette a sindacato limitato in Cassazione: l'impugnante deve dimostrare illogicità, contraddittorietà o carenza assoluta della motivazione, non semplicemente proporre ricostruzioni alternative.
- La commisurazione delle pene accessorie in materia fallimentare segue i parametri dell'art. 133 c.p. e può essere diversificata rispetto alla pena principale se adeguatamente motivata; non esistono automatismi tra le due commisurazioni.
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