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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35670/2026 del 08/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La polizia giudiziaria, il 13 ottobre 2025, nel corso di una perquisizione domiciliare d'iniziativa e urgente ai sensi dell'art. 354 c.p.p., sequestrava un iPhone 16 Pro in uso all'indagato, un iPhone 13 Pro in uso alla moglie e un iPhone 11 rinvenuto nell'abitazione. Con istanze del 18 novembre e del 18 dicembre 2025, l'indagato chiedeva la restituzione del proprio dispositivo e delle copie forensi estratte, deducendo che il sequestro non era stato convalidato nei termini e che, pertanto, il vincolo era inefficace. Il Pubblico Ministero rigettava le istanze con decreti del 24 dicembre 2025 e del 10 febbraio 2026, ritenendo il dispositivo regolarmente sottoposto a vincolo probatorio. La difesa proponeva opposizione ai sensi dell'art. 263, comma 5, c.p.p., sostenendo anche che il decreto di convalida richiamato dal Pubblico Ministero riguardava beni diversi. Il G.i.p. del Tribunale di Mantova, con ordinanza del 22 marzo 2026, disponeva il dissequestro e la restituzione dei tre telefoni, ma rigettava la richiesta di restituzione delle copie forensi dell'iPhone 16 Pro, ritenendo di non poter sindacare in sede di opposizione la legittimità del sequestro originario. Con unico motivo, il ricorrente denunciava violazione degli artt. 125, 263 e 355 c.p.p., deducendo che la contestazione riguardava non la legittimità o pertinenzialità del sequestro, ma la sua inefficacia per omessa convalida; sosteneva che, in assenza di un valido provvedimento di convalida impugnabile con riesame, l'opposizione ex art. 263, comma 5, c.p.p. fosse l'unico rimedio e che la motivazione del G.i.p. fosse apparente. Il ricorso non chiariva però a quali beni si riferisse il decreto di convalida, né ne allegava o trascriveva il contenuto, pur dando atto della sua esistenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità. Il ricorrente aveva prospettato in modo ambiguo la mancata convalida e, pur riconoscendo l'esistenza di un decreto, non aveva indicato quali beni esso riguardasse né ne aveva prodotto il testo. Tale omissione impediva di distinguere tra l'ipotesi di convalida riferita all'iPhone, nella quale la censura avrebbe investito la legittimità del vincolo genetico da dedurre davanti al Tribunale del riesame, e l'ipotesi di mancata convalida del bene, nella quale l'opposizione ex art. 263, comma 5, c.p.p. avrebbe costituito il rimedio esperibile. La Corte ha precisato che, anche quando è denunciato un error in procedendo, il giudice di legittimità non è tenuto a svolgere ricerche esplorative: spetta al ricorrente indicare e produrre gli atti decisivi e rappresentarne il contenuto rilevante. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 263, comma 5, c.p.p.

    Se, al contrario, per i beni di cui si chiede la restituzione una convalida mancasse del tutto, il sequestro sarebbe inefficace e, non essendovi alcun provvedimento impugnabile con il riesame, l’interessato dovrebbe chiederne la restituzione al Pubblico Ministero e, in caso di diniego, proporre opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., che costituirebbe l’unico rimedio esperibile, per come dedotto dal ricorrente.

    In caso di totale mancanza di convalida del sequestro, l'interessato può chiedere la restituzione al Pubblico Ministero e, contro il diniego, proporre opposizione al giudice ai sensi dell'art. 263, comma 5, c.p.p.; questa via è distinta dal riesame, che presuppone un provvedimento impugnabile.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorrente non ha assolto a tale onere, con conseguente difetto di specificità del ricorso che, per tale ragione, va dichiarato inammissibile.

    La censura processuale è inammissibile per difetto di specificità quando il ricorrente non indica e produce gli atti su cui si fonda né espone il contenuto necessario a verificare la decisività del vizio denunciato.

  • art. 125 c.p.p.

    Il ricorrente non ha assolto a tale onere, con conseguente difetto di specificità del ricorso che, per tale ragione, va dichiarato inammissibile.

    La disposizione è richiamata dal ricorrente nella denuncia di violazione processuale; la decisione non ne elabora un'interpretazione autonoma, ma dichiara inammissibile la censura per carenza di specificità e per mancata produzione dell'atto decisivo.

  • art. 355 c.p.p.

    Se la convalida avesse riguardato il dispositivo da cui le copie sono state estratte, la doglianza si risolverebbe in una contestazione della legittimità del vincolo genetico, riservata al Tribunale del riesame secondo i princìpi già richiamati, che hanno ispirato la decisione impugnata.

    La contestazione della legittimità del vincolo derivante da un sequestro convalidato va proposta attraverso il rimedio del riesame; la diversa ipotesi di totale assenza di convalida deve essere distinta, ma va specificamente dimostrata.

  • art. 354 c.p.p.

    Con provvedimento del 13 ottobre 2025, la polizia giudiziaria, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita d’iniziativa e con procedura d’urgenza ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen. presso l’abitazione familiare dell’odierno ricorrente, procedeva al sequestro di un dispositivo iPhone 16 Pro in uso a Tricarico Alfonso, di un iPhone 13 Pro in uso alla moglie Romano Maddalena e di un iPhone 11 rinvenuto nell’abitazione.

    La norma è indicata come base della perquisizione domiciliare d'iniziativa e urgente durante la quale la polizia giudiziaria ha proceduto al sequestro dei dispositivi.

Massime di principio

  • Quando la contestazione riguarda la legittimità del provvedimento genetico di sequestro, la relativa questione è riservata al Tribunale del riesame; l'opposizione ex art. 263, comma 5, c.p.p. non può essere utilizzata per sindacare quel profilo.
  • Se il sequestro d'iniziativa della polizia giudiziaria è privo in assoluto di convalida, e quindi non vi è un provvedimento impugnabile con il riesame, l'interessato può chiedere la restituzione al Pubblico Ministero e, contro il diniego, proporre opposizione ai sensi dell'art. 263, comma 5, c.p.p.
  • Il ricorrente per cassazione deve indicare e produrre gli atti sui quali fonda la censura e illustrarne il contenuto rilevante; la Corte, anche in presenza di un error in procedendo, non è tenuta a svolgere ricerche esplorative negli atti.
  • La mancata produzione dell'atto di convalida è decisiva quando il suo contenuto è necessario per stabilire se ricorra una convalida relativa al bene sequestrato, con conseguente rimedio del riesame, oppure la totale assenza di convalida, che può fondare la richiesta di restituzione e l'opposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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