Cassazione Civile, Ordinanza n. 15432/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente comunale, in servizio dal 1 dicembre 2004 con inquadramento in categoria D e posizione economica D4, che aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto a una retribuzione di posizione annuale pari a euro 9.296,22 e la condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva ritenuto illegittima la successiva riorganizzazione comunale del 2011, con soppressione dell’Ufficio di Staff del Sindaco e redistribuzione delle funzioni all’Ufficio L.L.P.P., qualificandola come atto di macro-organizzazione da disapplicare; aveva inoltre osservato che non erano state spiegate le ragioni del trattamento economico deteriore rispetto ad altre posizioni organizzative. La Corte d’appello ha invece rigettato la domanda, ritenendo che la concreta individuazione della voce retributiva connessa alla posizione organizzativa fosse riservata all’amministrazione e che, in mancanza del relativo atto di graduazione, non potesse pretendersi giudizialmente la determinazione della componente variabile della retribuzione di posizione. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1 c.p.c. e dell’art. 63 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione ordinaria perché inerente a un rapporto di lavoro privatizzato e a un atto di gestione del datore di lavoro, impugnabile anche mediante disapplicazione dell’atto organizzativo illegittimo; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la sussistenza di un diritto soggettivo alla retribuzione richiesta e avesse trascurato il contenuto della determina del 23 aprile 2008 e della domanda relativa al carico di lavoro della posizione organizzativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel pubblico impiego contrattualizzato la graduazione della retribuzione di posizione, in rapporto a ciascuna tipologia di incarico, è sindacabile dal giudice solo sotto il profilo del rispetto delle regole procedimentali e dei doveri di correttezza e buona fede, senza possibilità per il giudice di sostituirsi all’amministrazione nella valutazione discrezionale, salvo che l’ente si sia autovincolato con punteggi fissi. Tuttavia, nel caso concreto, la ricorrente non aveva chiesto la ripetizione della procedura valutativa o il risarcimento del danno, ma direttamente l’attribuzione di un importo economico fondato su una graduazione pregressa e superata da successive riorganizzazioni. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la censura non denunciava un vero omesso esame di fatto storico decisivo, ma mirava a ottenere una diversa valutazione giuridica del materiale istruttorio e degli atti di causa, in contrasto con i limiti del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione dei limiti della giurisdizione ordinaria.
Richiamato per sostenere la devoluzione al giudice ordinario delle controversie di lavoro del pubblico impiego privatizzato e degli atti di gestione del datore di lavoro.
art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001
La Corte d’appello lo richiama per qualificare il provvedimento di graduazione delle funzioni come atto di macro-organizzazione.
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
Richiamato nel ricorso per affermare che il conferimento delle posizioni organizzative si colloca nell’ambito degli atti negoziali del datore di lavoro pubblico.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma evocata per la doglianza di violazione e falsa applicazione di legge nel primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la rivalutazione delle prove o degli atti istruttori.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la graduazione della retribuzione di posizione è sindacabile dal giudice solo per violazione delle regole procedimentali e dei doveri di correttezza e buona fede; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione nella determinazione del punteggio o della misura economica, salvo autolimitazione del potere discrezionale mediante criteri vincolati.
- Se il dipendente non chiede la rinnovazione della procedura valutativa o il risarcimento del danno, ma domanda direttamente l’attribuzione di una specifica somma di denaro, la controversia non può essere decisa mediante una sostituzione giudiziale della valutazione organizzativa dell’ente.
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. sussiste solo quando sia omesso l’esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando la censura mira in realtà a ottenere una diversa lettura degli elementi istruttori o una diversa qualificazione giuridica dei fatti già esaminati.
- Gli atti di graduazione delle posizioni organizzative nel pubblico impiego privatizzato non consentono di per sé al giudice di attribuire autonomamente la componente variabile della retribuzione in assenza del relativo procedimento amministrativo-organizzativo, essendo necessario che la pretesa trovi fondamento in un titolo giuridico idoneo e non in una mera rivalutazione del carico di lavoro o dell’importanza dell’incarico.
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