Cassazione Penale, Ordinanza n. 14290/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova. Il motivo dedotto riguardava la lamentata nullità del decreto di citazione a giudizio in appello. La censura è stata ritenuta manifestamente infondata e generica perché la Corte territoriale aveva correttamente rigettato l'eccezione applicando la disciplina processuale vigente al momento della proposizione dell'appello. In particolare, il ricorrente sosteneva che il decreto di citazione in appello fosse nullo per inosservanza del termine a comparire, ma la Corte di cassazione ha richiamato la diversa regola temporale di applicabilità del nuovo art. 601, comma 3, c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, chiarendo che il termine di quaranta giorni si applica solo agli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione prospettata fosse già risolta correttamente dal giudice di merito alla luce della disciplina intertemporale dell'art. 601, comma 3, c.p.p., applicabile solo agli appelli proposti dal 1° luglio 2024. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La nuova disciplina sul termine a comparire nei giudizi di appello si applica solo agli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024.
art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La disposizione ha introdotto la modifica dell'art. 601, comma 3, c.p.p., fissando il termine a comparire in quaranta giorni.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La disciplina del termine a comparire nel giudizio di appello introdotta dalla riforma processuale non opera retroattivamente, ma solo per gli atti di impugnazione proposti dal momento indicato dalla norma transitoria o dall'arresto interpretativo di riferimento.
- La deduzione di una nullità del decreto di citazione a giudizio in appello è infondata quando il giudice di merito abbia applicato correttamente la disciplina processuale temporalmente vigente al momento dell'impugnazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre una censura manifestamente infondata e priva di specificità rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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