Cassazione Penale, Ordinanza n. 31798/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva definito il giudizio con sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., rideterminando la pena complessiva per numerosi reati contestati all'imputato, dopo aver riconosciuto la continuazione tra i capi indicati e un precedente reato già oggetto di condanna irrevocabile. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.: secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato non consentiva di comprendere perché non fosse stata applicata la causa di proscioglimento immediato e, inoltre, non sarebbero emersi elementi concreti idonei a ritenere certa la sua responsabilità per il delitto associativo e per i reati di truffa e altri fatti contestati. La doglianza era quindi diretta a contestare la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento e, sostanzialmente, la valutazione di merito sulla responsabilità, nonostante tali aspetti fossero stati oggetto di rinuncia nell'accordo di concordato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in materia di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; invece non sono proponibili censure sui motivi rinunciati, sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. salvo il caso di prescrizione maturata prima della sentenza di appello, né sui profili di quantificazione della pena se non si deduce un'illegalità della sanzione. Poiché il motivo dedotto riguardava proprio la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e l'affermazione di responsabilità, cioè questioni di merito rinunciate nel concordato, il ricorso è stato ritenuto estraneo ai casi di ammissibilità. Conseguentemente, trattandosi di impugnazione avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p. successiva alla novella del 2017, la Corte ha disposto la trattazione de plano e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il concordato in appello; la sentenza resa all'esito di tale rito è impugnabile in cassazione solo per vizi specifici, non per le doglianze di merito rinunciate.
richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte esclude l'ammissibilità della censura perché non rientra nei motivi deducibili contro la sentenza di concordato in appello.
la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro sentenza ex art. 599-bis, salvo l'ipotesi di prescrizione già maturata prima della decisione di appello.
il comma 5-bis, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, consente la trattazione de plano del ricorso contro sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis.
consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colposa.
la novella ha introdotto nell'art. 610 c.p.p. il comma 5-bis, rilevante per la trattazione de plano del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che investano la genesi del consenso, la validità del consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione rispetto all'accordo; sono invece precluse le doglianze sui motivi ai quali la parte abbia rinunciato.
- La mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è, di regola, deducibile in cassazione contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo che si deduca l'estinzione del reato per prescrizione già maturata prima della sentenza di appello.
- In sede di ricorso avverso la sentenza di concordato in appello non sono censurabili i profili di merito sulla responsabilità penale se tali questioni sono state oggetto di rinuncia nell'accordo.
- Le doglianze sulla pena sono scrutinabili in cassazione solo se si traducono in illegalità della sanzione, cioè quando la pena sia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Per le impugnazioni contro sentenze emesse ex art. 599-bis c.p.p. dopo la novella del 2017, il ricorso è trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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