Cassazione Penale, Sentenza n. 04075/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Ha inoltre escluso la pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo che non emergano dagli atti circostanze tali da escludere in modo assolutamente non contestabile l'esistenza del fatto, la responsabilità dell'imputato e la rilevanza penale.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Chiodini impugnava la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati contestati agli artt. 216 comma 1, 223 commi 1 e 2, 219 comma 2 n.1 R.D. n.267/1942. Il ricorso ha dedotto vizi della decisione; la Corte di legittimità ha valutato invece che il termine massimo di prescrizione era decorso (scaduto il 12/04/2025), tenuto conto del termine di anni 12 e mesi 6 dal fatto e delle sospensioni per i rinvii delle udienze del 10/05/2019 al 20/01/2020 per adesione del difensore all'astensione di categoria e per il rinvio dell'udienza dell'11/05/2020 a causa dell'emergenza COVID.
Norme richiamate
Artt. 216 comma 1; 223 commi 1 e 2; 219 comma 2 n.1 R.D. n.267/1942
individuano le fattispecie di reato contestate all'imputato; sono le norme sostanziali per le quali è intervenuta la prescrizione accertata dalla Corte.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
consente la pronuncia di proscioglimento nel merito quando dagli atti emerge in modo assolutamente non contestabile l'inesistenza del fatto o l'insussistenza della rilevanza penale; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che tale requisito non fosse soddisfatto.
Precedente: Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
precisa che l'assoluzione ex art. 129, comma 2, è ammessa solo se l'esclusione del fatto emerge in modo palese dagli atti e che, se sussiste una causa di estinzione del reato, l'annullamento con rinvio è inibito poiché il giudice del rinvio sarebbe comunque obbligato a dichiarare l'estinzione.
Massime di principio
- Verificare sempre il decorso del termine di prescrizione e calcolare con attenzione le sospensioni e interruzioni (anche per astensione degli avvocati o per emergenze come la pandemia) perché possono determinare l'estinzione del reato.
- Se la prescrizione è già maturata, la Corte di legittimità può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per sopperire all'inefficacia del processo rispetto alla punibilità del fatto.
- L'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è eccezionalmente possibile solo quando dagli atti emerge in modo assolutamente non contestabile l'inesistenza del fatto o l'insussistenza della rilevanza penale; mute contestazioni di motivazione non giustificano tale proscioglimento.
- Mere doglianze di vizio di motivazione, se non dimostrano direttamente l'insussistenza del fatto, al più consentono l'annullamento con rinvio, ma questo è inibito quando sussiste una causa di estinzione del reato.
- Eventi processuali che comportano sospensioni (adesione all'astensione di categoria da parte del difensore, rinvii per pandemia, ecc.) devono essere considerati nel computo dei termini di prescrizione.
- La corte può accertare d'ufficio l'estinzione per prescrizione se dagli atti emerge che il termine è spirato; in tali casi il procedimento termina con annullamento senza rinvio.
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