Cassazione Penale, Ordinanza n. 32501/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era reiterativa, poiché riproponeva profili già adeguatamente disattesi dai giudici di merito, e manifestamente infondata, in presenza di una motivazione priva di evidenti illogicità. Il ricorso non si confrontava inoltre con l'ulteriore argomento valorizzato dalla Corte d'appello, ossia l'assenza di elementi positivamente valutabili, risultando pertanto generico per aspecificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato e comunque aspecifico il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, osservando che il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento dedotto dalle parti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
circostanze attenuanti generiche
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da una motivazione immune da evidenti illogicità e fondata su elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Massime di principio
- Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o risultanti dagli atti; è sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando gli altri implicitamente disattesi o superati dalla valutazione complessiva.
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che contesti il diniego delle attenuanti generiche senza confrontarsi specificamente con tutti gli argomenti decisivi posti dal giudice di merito a fondamento della decisione.
- La riproposizione in cassazione di censure già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito, in assenza di critica specifica alla motivazione impugnata, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32291/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32292/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32293/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32294/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32295/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32296/2026 del 31/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →