Cassazione Penale, Ordinanza n. 40597/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni personali. Il primo motivo investiva la conferma della responsabilità per il delitto di lesioni personali ex art. 582 c.p., deducendo l'omessa valutazione di prove prodotte dalla difesa e, in sostanza, chiedendo una diversa lettura del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti. Il secondo motivo, ribadito anche con memoria, riguardava il diniego della sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, sostenendone implicitamente l'ingiustizia alla luce della decisione di merito. La Corte ha ritenuto il primo motivo meramente fattuale e volto a sollecitare una rivalutazione del merito, e il secondo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato sul rischio di recidiva e sull'assenza di elementi favorevoli al rispetto delle prescrizioni della misura sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non censurasse vizi di legittimità ma si limitasse a contestare in fatto la ricostruzione operata in appello, senza confrontarsi con la motivazione puntuale della sentenza impugnata; ha inoltre reputato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che il diniego della sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità era stato adeguatamente motivato dalla Corte territoriale con riferimento al rischio di recidiva e alla mancanza di elementi positivi sul rispetto delle prescrizioni. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come uno dei reati per cui vi era stata condanna in appello, senza specificazioni ulteriori nel testo
indicato come norma incriminatrice del delitto di lesioni personali oggetto del primo motivo di ricorso
Cassa delle ammende
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
sanzione pecuniaria conseguente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera richiesta di una nuova valutazione delle prove o in una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella già compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logica, analitica e coerente.
- La deduzione di omessa valutazione di prove è inammissibile se, in concreto, mira solo a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio senza confrontarsi specificamente con gli argomenti della sentenza impugnata.
- Il diniego della sostituzione della pena detentiva con una misura alternativa può essere legittimamente fondato sul rischio di recidiva e sulla mancanza di elementi positivamente valutabili circa l'osservanza delle prescrizioni da parte del condannato, se la decisione di merito è adeguatamente motivata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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