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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34440/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la sua penale responsabilità per delitti di minaccia. L'unico motivo dedotto denunciava un vizio di motivazione sulla mancata assoluzione in relazione al capo 1, ma la censura si limitava a un rinvio alle doglianze già svolte in appello e a generiche contestazioni di alcuni elementi di prova, senza individuare specifici passaggi della motivazione impugnata né dedurre un effettivo travisamento della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo privo di specificità perché non confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata, sostanzialmente reiterativo delle doglianze di appello e privo di una concreta allegazione di travisamento probatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamato per disporre, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.

  • Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo

    È citata per affermare che il motivo di ricorso deve contenere una effettiva censura agli argomenti della decisione impugnata, altrimenti è privo di specificità.

  • Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C.

    È richiamata per ribadire che non è sufficiente un mero rinvio alle doglianze già formulate in appello.

  • Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa

    È richiamata per il principio secondo cui le doglianze generiche sui dati probatori, senza dedurre il travisamento della prova, non sono idonee a fondare un valido motivo di ricorso.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla

    È richiamata per il criterio di liquidazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata e si limita a riprodurre o rinviare alle deduzioni già svolte in appello.
  • Le censure meramente generiche su elementi di prova non sono sufficienti a fondare il ricorso se non sono accompagnate dalla specifica allegazione di un travisamento della prova.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una critica autonoma e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata, non essendo sufficiente un richiamo per relationem alle precedenti doglianze.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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