Cassazione Penale, Ordinanza n. 39250/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità dei motivi e l'assenza di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Dal testo emerge che il ricorso è stato ritenuto meramente generico: non conteneva una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a sostegno dell'impugnazione né congrui riferimenti alla motivazione della decisione impugnata, che risultava contestata solo in modo apodittico. Non sono indicati nel testo specifici motivi di merito ulteriori rispetto alla doglianza sulla sentenza di appello.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non ne sviluppa il contenuto applicativo, limitandosi a indicare il titolo del reato.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per legge la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per fondare il criterio dell'assenza di colpa quale presupposto per escludere la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa è stata esclusa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e un confronto specifico con la motivazione della decisione impugnata; la mera contestazione generica o apodittica rende l'impugnazione inammissibile.
- La specificità dei motivi è requisito autonomo dell'ammissibilità del ricorso: non è sufficiente manifestare dissenso rispetto alla sentenza di merito senza indicare errori di diritto o vizi argomentativi realmente riferiti al provvedimento impugnato.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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