Ordinanza n. 1442/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 17378/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 17378/2025, che aveva respinto il ricorso contro il decreto di sospensione dal servizio del 2 gennaio 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado. In via incidentale ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo né i motivi specifici d'appello. Il giudice ha rilevato che l'eventuale accoglimento dell'appello potrebbe comportare l'obbligo dell'Amministrazione di reintegrare l'appellante nella posizione del ruolo di anzianità antecedente al decreto di sospensione dal servizio del 2 gennaio 2022, con conseguente possibile pregiudizio per la posizione di altri soggetti collocati nel ruolo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che le esigenze dell'appellante potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza disporre nel frattempo la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti la cui posizione nel ruolo di anzianità potrebbe essere modificata in senso deteriore in caso di accoglimento dell'appello. Considerato l'elevato numero degli interessati, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami. L'appellante dovrà eseguire gli adempimenti entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, depositando la prova degli adempimenti entro 15 giorni dalla pubblicazione, a pena rispettivamente di improcedibilità del gravame e di decadenza. L'Amministrazione dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale gli atti indicati nell'ordinanza, l'elenco dei controinteressati e mantenerli online sino alla sentenza definitiva, mediante un collegamento denominato "Atti di notifica", rilasciando inoltre un attestato dell'avvenuta pubblicazione. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 5 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale disposizione applicabile alla domanda cautelare proposta in appello; il testo non espone una specifica interpretazione della norma.
La tutela cautelare può essere assicurata mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, anziché attraverso la sospensione dell'efficacia dell'atto o della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando, in sede cautelare d'appello, le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate dalla rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice può accogliere l'istanza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. senza disporre una sospensione immediata dell'efficacia della decisione impugnata.
- Se l'eventuale accoglimento dell'appello può incidere in senso deteriore sulla posizione di altri soggetti collocati in un ruolo o in una graduatoria, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tali soggetti, anche mediante pubblici proclami quando il loro numero è elevato.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione degli atti processuali rilevanti e dell'elenco dei controinteressati, alla permanenza online della documentazione sino alla definizione del giudizio e al rilascio di un attestato dell'avvenuta pubblicazione.
- La mancata esecuzione, entro i termini assegnati, degli adempimenti di integrazione del contraddittorio o il mancato deposito della relativa prova produce le conseguenze processuali espressamente stabilite dal giudice, rispettivamente l'improcedibilità dell'appello e la decadenza.
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