Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33010/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di inammissibilità dell'appello per mancato deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. Sosteneva che, essendo sottoposto ad affidamento in prova ai servizi sociali alla data della declaratoria dell'assenza, il suo domicilio risultava acquisito al fascicolo tramite il provvedimento che disponeva la misura alternativa e che, per analogia con l'imputato detenuto (per il quale l'art. 581, comma 1-ter, non opera secondo orientamenti di questa Corte), la finalità di certezza delle notificazioni era comunque soddisfatta. In subordine chiedeva la sollevazione di questioni di legittimità costituzionale degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto non condivisibile l'assunto che l'affidamento in prova ai servizi sociali equivalga alla detenzione: l'art. 156 c.p.p. e la disciplina speciale delle notificazioni riguardano esclusivamente l'imputato detenuto e non si estendono alle misure alternative, per le quali vale il regime delle notificazioni previsto per il non detenuto. In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio nell'atto d'appello o in altro atto, separato dal mandato e successivo alla sentenza impugnata, l'appello resta inammissibile. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata e, in ogni caso, genericamente prospettata e quindi inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.

    Richiedono, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione; l'esenzione invocata per l'imputato detenuto non si estende agli imputati sottoposti a misure alternative come l'affidamento ai servizi sociali

  • art. 156 e ss., cod. proc. pen.

    Disciplina speciale delle notificazioni per l'imputato detenuto; la Corte ha affermato che tale disciplina è limitata al detenuto e non può essere estesa per analogia all'imputato affidato in prova o sottoposto a misure alternative

  • art. 3 e art. 24 Cost.

    Invoke dal ricorrente in prospettiva di illegittimità costituzionale ma la questione è stata ritenuta generica e manifestamente infondata; non è emersa una concreta e specifica violazione dei principi invocati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento normativo della condanna alle spese processuali a carico del ricorrente per il rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L'esenzione dall'obbligo di deposito della dichiarazione/elevazione di domicilio prevista per l'imputato detenuto non si applica automaticamente agli imputati sottoposti a misure alternative: questi ultimi sono considerati, ai fini delle notificazioni, alla stregua dei non detenuti.
  • Per evitare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p., l'imputato deve indicare la dichiarazione o elezione di domicilio nell'atto d'impugnazione o depositarla in un atto separato successivo alla sentenza appellata nei termini e nelle modalità richieste.
  • La semplice presenza di un domicilio nei provvedimenti che concedono misure alternative non sostituisce automaticamente la forma richiesta dall'art. 581; la certezza del domicilio deve risultare dagli atti di impugnazione secondo le forme previste.
  • Le questioni di legittimità costituzionale devono essere prospettate in modo specifico e motivato: argomentazioni generiche o meramente evocative degli artt. 3 e 24 Cost. sono di regola inammissibili.
  • Quando l'appellante è effettivamente detenuto in un istituto penitenziario, la giurisprudenza ha ritenuto che il regime speciale delle notificazioni (art. 156 c.p.p.) possa giustificare un diverso trattamento rispetto all'obbligo di cui all'art. 581; verificare sempre la concreta situazione di fatto prima di assumere equivalenze tra detenzione e misure alternative.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.