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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29714/2025 del 26/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La Procura della Repubblica presso il Tribunale ha proposto un unico ricorso avverso due provvedimenti emessi il 16 maggio 2025 dal Tribunale: da un lato l'ordinanza di non convalida dell'arresto dell'indagato/imputato, dall'altro la sentenza di assoluzione pronunciata nei suoi confronti dall'imputazione di resistenza o violazione di un provvedimento del giudice ex art. 387-bis c.p. Il ricorso deduceva violazione di legge con riferimento agli artt. 276 c.p.p. e 387-bis c.p., ma la Corte ha rilevato che l'impugnazione era inammissibile perché proposta unitariamente contro atti autonomi, e soprattutto perché inviata direttamente a mezzo posta alla Corte di cassazione anziché depositata nella cancelleria del giudice che aveva emesso i provvedimenti. La Corte ha inoltre evidenziato che, in ogni caso, entrambi i rilievi erano tardivi: per la mancata convalida dell'arresto il termine era scaduto il 31 maggio 2025, mentre per la sentenza il termine ultimo era il 30 giugno 2025. Il richiamo all'art. 544 c.p.p. riguarda il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che l'impugnazione fosse stata presentata con modalità non consentite, essendo stata spedita direttamente alla Corte invece che depositata presso la cancelleria del giudice a quo ai sensi dell'art. 582 c.p.p.; ha inoltre osservato che i termini di impugnazione risultavano comunque già spirati sia per l'ordinanza di mancata convalida dell'arresto sia per la sentenza assolutoria. Non essendo necessario alcun ulteriore rinvio degli atti al Tribunale, la Corte ha chiuso il procedimento con declaratoria di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 387-bis c.p.

    Norma incriminatrice oggetto del giudizio di merito; l'imputato era stato assolto da tale addebito, ma la Corte non è entrata nel merito della contestazione perché ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

  • art. 276 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente come parametro di censura, in relazione alla non convalida dell'arresto; la Corte non esamina il merito della doglianza per la preclusione processuale derivante dall'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 582 c.p.p.

    L'impugnazione deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; la trasmissione diretta alla Corte a mezzo posta non è modalità idonea a perfezionare tempestivamente l'atto.

  • art. 583 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle sole ipotesi espressamente previste di modalità alternative di presentazione dell'impugnazione, non applicabili al caso concreto.

  • art. 585 c.p.p.

    Disciplina il termine per proporre impugnazione; la Corte ha ritenuto tardive sia l'impugnazione contro la non convalida dell'arresto sia quella contro la sentenza assolutoria, sulla base dei termini rispettivamente applicabili.

  • art. 544 c.p.p.

    Richiamato per il termine di deposito della motivazione della sentenza di primo grado, rilevante per il computo del termine di impugnazione.

Massime di principio

  • L'impugnazione proposta contro un provvedimento penale deve essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto; l'invio diretto al giudice dell'impugnazione non è modalità idonea, salvo specifiche previsioni di legge.
  • Quando l'atto di impugnazione è presentato a un ufficio diverso da quello competente, la tempestività si valuta con riferimento alla data in cui l'atto perviene all'ufficio legalmente ricevente, con conseguente rischio di tardività in capo all'impugnante.
  • Un unico ricorso non può essere utilmente proposto in modo promiscuo contro provvedimenti autonomi, aventi percorsi processuali e regimi di impugnazione distinti, se ciò compromette il rispetto delle forme e dei termini di legge.
  • La verifica preliminare dell'ammissibilità e della tempestività dell'impugnazione assorbe ogni esame del merito delle censure, ivi comprese quelle relative alla violazione di legge sostanziale o processuale.
  • Il decorso del termine di impugnazione va computato secondo la disciplina specifica applicabile al singolo provvedimento impugnato, distinguendo tra ordinanze e sentenze e tenendo conto del momento di deposito della motivazione quando previsto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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