Sentenza del 07/03/2024 n. 248 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
TIZIO ha impugnato l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2015 (euro 3.952,99) sostenendo che una porzione dell'area (mq 7.600) era stata concessa in comodato d'uso gratuito al Comune con delibera comunale (accordo ex art. 6 L.R. 11/2004) e dunque non poteva essere assoggettata all'IMU a carico del proprietario. Il Comune ha contestato affermando che il comodato era temporaneo e non ha trasferito il possesso in senso civilistico; pertanto il proprietario è rimasto il soggetto passivo dell'IMU e non ha effettuato il versamento. In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso di TIZIO; in appello il Comune ha chiesto la riforma sostenendo che il comodato non trasferisce il possesso e che il soggetto passivo è il proprietario secondo l'art. 9 d.lgs. 23/2011.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello del Comune, riformando integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all'erronea applicazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 e ha affermato che il comodato d'uso gratuito non trasferisce il possesso né costituisce un diritto reale idoneo a spostare la soggettività passiva IMU dal proprietario. Conseguentemente il ricorso di TIZIO è stato soccombente in appello; le spese del grado sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Riferito nella motivazione come norma procedurale la cui errata applicazione è stata invocata in appello; la Corte rileva che il principio civile sul trasferimento del possesso è rilevante ai fini dell'assoggettamento fiscale.
d.lgs. n. 23/2011, art. 9 comma 1
"Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili... ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi"
La norma individua il soggetto passivo IMU nel proprietario o in chi detiene un diritto reale capace di trasferire il godimento e il possesso qualificato; non comprende il comodatario, titolare di un mero diritto personale di godimento.
L.R. 11/2004, art. 6 (accordo richiamato dalla delibera comunale)
Richiamata come base dell'accordo di comodato tra Comune e proprietario; tuttavia l'esistenza dell'accordo amministrativo/contrattuale non altera la natura giuridica del comodato quale diritto personale, salvo che non ne derivi un effettivo e qualificato trasferimento del possesso o un diritto reale.
Massime di principio
- Il comodato d'uso gratuito è un negozio a effetti obbligatori che attribuisce al comodatario un diritto personale di godimento e lascia il proprietario come possessore in termini civilistici: pertanto di norma il proprietario resta soggetto passivo IMU.
- L'IMU colpisce il proprietario e i titolari di diritti reali (usufrutto, superficie, enfiteusi, ecc.); per sottrarsi all'obbligo tributario occorre che il bene sia nella disponibilità di un soggetto titolare di un diritto reale o che vi sia un trasferimento del possesso qualificato.
- La mera convenzione o la consegna formale in comodato non è sufficiente a trasferire la soggettività passiva; bisogna valutare la natura del diritto trasferito (personale vs reale) e la effettiva detenzione/possesso materiale.
- In situazioni in cui il soggetto pubblico abbia effettivamente ed esclusivamente utilizzato e detenuto l'area per finalità istituzionali e abbia assunto una disponibilità comparabile al possesso, può aprirsi spazio per valutazioni diverse, ma la giurisprudenza prevalente richiede elementi concreti che configurino un diritto reale o una detenzione equipollente al possesso.
- In presenza di contrasti giurisprudenziali la decisione può variare: si consiglia di documentare sempre l'effettiva natura della consegna (atti formali, iscrizioni, durata, uso effettivo) e, se si vuole trasferire la soggettività fiscale, prevedere strumenti che costituiscano diritti reali o modalità di effettivo trasferimento del possesso.
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