Sentenza del 07/03/2024 n. 6853 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La Regione impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato due avvisi di accertamento IRBA (anni 2004 e 2005) notificati a Tamoil, censurando in cassazione la mancata considerazione del fatto che la Regione era venuta a conoscenza del divario tra i litri dichiarati all'Agenzia delle Dogane e quelli dichiarati alla Regione solo il 15/03/2013 e che tale venuta a conoscenza avrebbe dovuto far decorrere il termine quinquennale di decadenza/accertamento (D.Lgs. n.504/1995, art.15). La Regione sosteneva inoltre che la divergenza costituiva omissione legittimante la decorrenza del termine dalla data di conoscenza e che la Commissione non aveva adeguatamente motivato sul punto; rilevava infine l'inapplicabilità al caso della pronuncia Cass. n.27670/13 ed eccepiva l'illecito omissivo del contribuente come giustificazione del decorso del termine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Regione. Motivo decisivo: l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) è risultata incompatibile con il diritto dell'Unione Europea alla luce delle direttive e della giurisprudenza della Corte di Giustizia (in particolare la pronuncia pregiudiziale nella causa C-255/20 e i principi richiamati dalla Direttiva 2008/118/CE art.1, par.2). Inoltre il legislatore nazionale ha abrogato l'imposta con la L. n.178/2020 (commi 628-630) e la Regione ha adeguato la propria disciplina. Anche la clausola della legge di bilancio che salvava "gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte" non è stata ritenuta idonea a preservare la pretesa impositiva quando la stessa è incompatibile con il diritto UE: la Corte ha disapplicato la norma interna e ha concluso che l'imposta non è dovuta per gli anni oggetto del contendere. Spese compensate.
Norme richiamate
Direttiva 2008/118/CE
"Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purchè tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni." (art.1, par.2)
Stabilisce che imposte aggiuntive su prodotti soggetti ad accisa devono perseguire una finalità specifica e rispettare la disciplina comunitaria su base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo; la Corte UE ha interpretato che imposte il cui gettito è destinato genericamente al bilancio non perseguono tale finalità e possono essere incompatibili.
Direttiva 92/12 (art.3, par.2)
Riprende e dettaglia il principio di compatibilità delle imposte con la disciplina delle accise; utilizzata come riferimento per verificare la conformità strutturale dell'IRBA.
Ordinanza Corte di Giustizia UE nella causa C-255/20 (9/11/2021)
Ha affermato che una normativa che istituisce un'imposta regionale sulla vendita di benzina per autotrazione è incompatibile con l'art.1(2) della Direttiva 2008/118 se il gettito è destinato genericamente al bilancio e non ha una finalità specifica; principio decisivo per la disapplicazione dell'IRBA.
Sentenza Corte di Giustizia Statoil Fuel & Retail (C-553/13)
Giurisprudenza di riferimento sul concetto di "finalità specifica": un'imposta può avere tale finalità solo se la sua struttura (base imponibile, aliquote) è concepita per influenzare comportamenti e realizzare l'obiettivo invocato (es. scoraggiare consumo).
L. 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di bilancio 2021), commi 628-630
"...le disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione... sono abrogati."; "Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte."
Abroga l'IRBA a livello nazionale e prevede una clausola di salvezza per obbligazioni già insorte, ma la Corte ha ritenuto che, ove il tributo sia incompatibile con il diritto UE, la clausola non può preservare la pretesa impositiva retroattivamente.
D.Lgs. 21 dicembre 1990, n.398, art.17
Norma primaria che regolava l'imposta regionale sulla benzina (IRBA); citata come base giuridica degli avvisi impugnati.
L.R. Campania n.28/2003, art.3 (poi L.R. 23 dicembre 2020 n.31, art.2)
Normativa regionale che ha disciplinato l'IRBA in Campania; è stata successivamente soppressa in adeguamento alla abrogazione nazionale; la Corte ha disapplicato la norma regionale rispetto alle pretese pregresse ritenute incompatibili con diritto UE.
D.Lgs. 30 maggio 1995, n.504, art.15 (TU Accise)
Regola termini di decadenza/prescrizione per le accise; la Regione invocava la decorrenza del termine dalla data di conoscenza del credito (15/03/2013), ma tale questione è risultata assorbita dalla valutazione di incompatibilità e abolizione dell'imposta.
Cass. n.27670/2013
Precedente nazionale su diversa fattispecie (dichiarazione fraudolenta sulla destinazione d'uso del carburante); la Corte di merito aveva ritenuto non applicabile quel principio al caso Tamoil.
Massime di principio
- Se la Corte di Giustizia dichiara che un tributo nazionale/regional e è incompatibile con il diritto UE, i giudici nazionali devono disapplicare la norma interna e possono escludere la dovuta imponibilità anche per rapporti anteriori se la pronuncia ha portata interpretativa retroattiva.
- Una clausola nazionale che dichiara "salve le obbligazioni tributarie già insorte" non è sufficiente a preservare la validità di una pretesa fiscale quando il tributo è stato ritenuto contrario al diritto UE; in tali casi la pretesa può essere annullata anche per annualità pregresse.
- Nelle controversie tributarie, la determinazione del termine di decadenza/prescrizione (data di inizio decorrenza del termine dalla conoscenza dell'elemento fondante) può essere decisiva, ma perde rilievo qualora il presupposto impositivo risulti incompatibile con il diritto sovranazionale.
- La giurisprudenza comunitaria richiede che imposte addizionali su prodotti soggetti ad accisa perseguano una "finalità specifica" (non meramente di bilancio) o siano strutturate in modo da realizzare effettivamente tale finalità; in assenza di ciò l'imposta può essere dichiarata incompatibile.
- Comportamenti omissivi del contribuente possono giustificare la decorrenza del termine di accertamento dalla data di conoscenza, ma tale deduzione non prevale sulla valutazione di incompatibilità UE del tributo; occorre valutare caso per caso prova di dolosità o frode.
- Eventi normativi o giurisprudenziali sopravvenuti (abrogazione, pronunce CJEU) possono giustificare compensazione spese processuali e influenzare l'esito del contenzioso anche quando la pretesa fiscale riguarda periodi anteriori.
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