Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/03/2024 n. 210 - Corte di Giustizia UE

Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Diritto alla detrazione dell'IVA - Nozione di soggetto passivo - Principio di neutralità fiscale - Principio di proporzionalità - Società non operativa - Normativa nazionale che nega il diritto alla detrazione, al rimborso o alla compensazione dell'IVA a monte -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sul rifiuto, da parte dell'autorità fiscale italiana (ai sensi dell'art. 30 legge n. 724/1994), di riconoscere il diritto alla detrazione/rimborso/compensazione dell'IVA a una società considerata "non operativa" (società di comodo) perché i ricavi e le operazioni rilevanti ai fini IVA risultavano inferiori a una soglia predeterminata per tre esercizi consecutivi. La questione consisteva nel sapere se la normativa nazionale che nega la qualità di soggetto passivo o il diritto alla detrazione a causa del basso volume d'operazioni sia compatibile con la direttiva 2006/112/CE (art. 9, 167 ecc.) e con i principi di neutralità e proporzionalità.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che: (1) l'art. 9, par. 1, della direttiva IVA va interpretato nel senso che la qualità di "soggetto passivo" non può essere negata a chi esercita effettivamente un'attività economica (anche se il valore delle operazioni non raggiunge una soglia di ricavi fissata da normativa nazionale). Ciò che conta è l'effettivo esercizio di un'attività economica e lo sfruttamento di beni per ricavare introiti stabili. (2) L'art. 167 della direttiva e i principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità impediscono a una normativa nazionale di privare un soggetto passivo del diritto alla detrazione dell'IVA a monte solo per il fatto che l'ammontare delle operazioni a valle è ritenuto insufficiente. La Corte ha precisato però che il diritto alla detrazione può essere escluso quando vi siano elementi oggettivi che dimostrino un uso fraudolento o abusivo del diritto alla detrazione; in tal caso gravano sulle autorità nazionali l'onere e il requisito di prova. La presunzione generale basata esclusivamente su una soglia di ricavi è sproporzionata e non può giustificare il diniego automatico della detrazione.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 9, paragrafo 1

    "Si considera \"soggetto passivo\" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Si considera \"attività economica\" ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi... Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità."

    La qualifica di soggetto passivo dipende dall'effettivo esercizio di un'attività economica e non da una soglia minima di ricavi fissata dalla normativa nazionale.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 167

    "Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile."

    Il diritto alla detrazione è principio fondamentale del sistema IVA; non può essere privatо semplicemente per il basso volume delle operazioni, salvo prova oggettiva di frode o abuso.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 168, lettera a)

    "Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto... di detrarre... l'IVA dovuta o assolta... per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo."

    Per esercitare la detrazione è necessario essere soggetto passivo e che i beni/servizi siano utilizzati per operazioni imponibili; non è previsto un requisito quantitativo di ricavi minimi.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 63

    "Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi."

    Stabilisce il momento d'esigibilità dell'IVA, rilevante per il sorgere del diritto alla detrazione (art. 167).

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 273

    "Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento... altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni..."

    Consente misure nazionali anti-frode ma impone che esse non eccedano quanto necessario e non compromettano sistematicamente il diritto alla detrazione e la neutralità dell'IVA.

  • Legge italiana 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 30

    "...si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi... è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali... Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione... Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo... l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile..."

    La norma italiana presume "non operatività" e limita rimborso/compensazione/riporto dei crediti IVA sulla base di una soglia di ricavi; la Corte ha ritenuto tale presunzione e le conseguenze automatiche incompatibili con la direttiva quando prive di elementi oggettivi di frode o abuso.

Massime di principio

  • La qualifica di soggetto passivo IVA si basa sull'effettivo esercizio di un'attività economica (sfruttamento di beni per ricavare introiti stabili) e non su una soglia minima di ricavi fissata a livello nazionale.
  • Il diritto alla detrazione dell'IVA a monte è principio fondamentale e non può essere negato automaticamente per il basso volume delle operazioni: può essere escluso solo se le autorità dimostrino, con elementi oggettivi, che vi è frode o abuso.
  • Presunzioni generali basate esclusivamente su criteri quantitativi (es. soglie di ricavi) sono sproporzionate se determinano la perdita automatica della detrazione e sono incompatibili con il principio di neutralità e con l'art. 167 della direttiva.
  • Gli Stati membri possono adottare misure anti-frode (art. 273), ma tali misure devono essere proporzionate, necessarie e non devono compromettere sistematicamente il diritto alla detrazione; l'onere della prova di frode/abuso grava sulle autorità nazionali.
  • In situazioni simili il contribuente che riceve il diniego di detrazione per classificazioni soggettive (es. società di comodo) può contestare l'atto dimostrando l'effettivo svolgimento di un'attività economica o chiedere che l'amministrazione fornisca elementi obiettivi di abuso/frode.
  • La disciplina nazionale può prevedere presunzioni confutabili, ma non può in pratica attuare una penalizzazione automatica (perdita definitiva della detrazione) senza valutazione concreta dei fatti e delle prove.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.