Sentenza del 07/03/2024 n. 6724 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione in Cassazione degli annullamenti, operati dalla C.T.R., di due avvisi di accertamento (anno 2007 e 2009) emessi con metodo sintetico e con acquisizione di informazioni bancarie; censure principali dell'Agenzia riguardavano la validità della delega di firma che sottoscriveva gli avvisi, la regolarità del procedimento di accertamento (uso di questionario vs accessi/ispezioni), la qualificazione dei conferimenti/apporti come incremento patrimoniale e la fondatezza della motivazione della C.T.R.; parallelamente l'Agenzia proponeva ricorso per revocazione della sentenza d'appello per presunto errore di fatto sulla delega. Il contribuente, nel frattempo, aveva richiesto la definizione agevolata prevista dal D.L. n.119/2018 (art.6), richiesta poi respinta dall'Ufficio e oggetto di separato ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i due giudizi e, con riferimento al ricorso del contribuente contro i dinieghi della definizione agevolata, ha accolto il ricorso del resistente ritenendo che la mera pendenza di procedimenti penali nei confronti di giudici non costituisce ostativo alla definizione agevolata; di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio relativo all'impugnazione degli avvisi (R.G. 3630/2016) e la cessazione della materia del contendere per il giudizio relativo alla revocazione (R.G. 11694/2017). Per effetto di ciò i motivi di cassazione proposti dall'Agenzia sono stati assorbiti. La Corte ha poi disposto la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
La Corte ha ritenuto che la pendenza di procedimenti penali nei confronti di magistrati che hanno emesso le sentenze impugnate non costituisce, di per sé, ostativo alla definizione agevolata; la futura ipotesi di revoca per dolo del giudice è subordinata a condanna passata in giudicato e non impedisce la definizione dell'instanza di lite pendente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 32, art. 38, comma 5, art. 41-bis, art. 42
Norme richiamate nei motivi dell'Agenzia relative a modalità di accertamento sintetico e all'uso di informazioni bancarie e deleghe; la Corte non si è pronunciata sul merito di tali questioni (sono state assorbite dall'estinzione del giudizio).
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Richiamata dall'Agenzia per questioni procedurali (es. applicabilità di limiti alla produzione probatoria), ma la Corte non ha esaminato il merito, perché il giudizio è stato estinto in seguito all'accoglimento della definizione agevolata.
Codice di procedura civile
art. 335 c.p.c.; art. 395 c.p.c. n. 4 e n. 6; art. 360 c.p.c.; artt. 112 e 132 c.p.c.
Art. 335 c.p.c. è stato richiamato per giustificare la riunione analogica dei ricorsi connessi. Art. 395 n.4/6 regola la revocazione per errore di fatto e per dolo del giudice: la Corte ha osservato che la semplice pendenza di indagini non concretizza una causa automatica di revoca. Gli altri articoli (360, 112, 132) erano richiamati dall'Agenzia come mezzi di impugnazione ma i relativi motivi sono stati assorbiti.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nei motivi relativi al rito tributario e alla revocazione; la Corte non ha deciso sul merito delle questioni procedurali che erano oggetto dell'appello e della revocazione, perché entrambi i giudizi sono stati estinti o dichiarati cessati.
Codice civile
Richiamato dall'Agenzia in relazione all'onere della prova; la Corte non si è pronunciata sul punto sostanziale a causa dell'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La pendenza di indagini o procedimenti penali nei confronti di giudici che hanno emesso sentenze non è di per sé un motivo ostativo alla definizione agevolata delle liti; la revocazione delle sentenze per dolo del giudice richiede, ai fini pratici, una condanna penale definitiva che dimostri il dolo.
- Se il contribuente ottiene la definizione amministrativa prevista dalla normativa (es. D.L. n.119/2018), il giudizio tributario pendente può essere dichiarato estinto, con conseguente assorbimento dei motivi d'impugnazione ancora in corso.
- Quando più procedimenti attengono alla stessa vicenda e alle stesse pronunce (es. appello e provvedimento di revocazione), il giudice può riunirli per ragioni di economia processuale (applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c.).
- Se la definizione agevolata viene ammessa dal giudice, le questioni di merito relative alla legittimità degli atti impositivi (es. delega di firma, qualificazione degli apporto/versamenti, uso di informazioni bancarie) restano non decise e i motivi di impugnazione risultano assorbiti dall'estinzione del processo.
- In presenza di una definizione amministrativa intervenuta dopo il contenzioso, le spese processuali possono essere compensate integralmente tra le parti, soprattutto quando la definizione rende superflua la decisione sul merito.
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