Sentenza del 11/05/2017 n. 11668 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di liquidazione ICI, con cui la contribuente contestava la rendita catastale attribuita all’immobile perché, a suo dire, non corrispondente alle sue condizioni effettive. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e la conferma in appello, O.T. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del D.L. n. 1142 del 1949: sosteneva che il giudice di merito avesse disatteso i parametri previsti per determinare il valore commerciale degli immobili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo per due ragioni: mancava il quesito di diritto richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis; inoltre, la censura riguardava un accertamento di fatto adeguatamente motivato dal giudice di merito, senza formulare contestazioni specifiche e pertinenti. Il ricorso è stato quindi rigettato. La ricorrente è stata condannata a pagare alla parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Decisione del 12 aprile 2017, depositata l’11 maggio 2017.
Norme richiamate
manca la formulazione del "quesito di diritto" imposta a pena di inammissibilità dall'art. 366-bis c.p.c. , applicabile nella specie ratione temporis
Nel regime processuale applicabile al ricorso, la mancanza del quesito di diritto comporta l’inammissibilità del motivo di cassazione.
Art. 75 del D.L. n. 1142 del 1949
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per contestare i parametri utilizzati nella determinazione del valore dell’immobile, ma la Corte non ne ha esaminato nel merito l’applicazione: il motivo è stato dichiarato inammissibile per ragioni processuali e per la natura fattuale della contestazione.
Massime di principio
- In cassazione, la contestazione dell’applicazione di criteri di stima non consente di ottenere un nuovo esame del merito quando la decisione impugnata contiene un accertamento di fatto congruamente motivato; occorre formulare una censura specifica e pertinente rispetto ai vizi denunciabili.
- Quando è applicabile l’art. 366-bis c.p.c., l’assenza del quesito di diritto richiesto comporta l’inammissibilità del motivo, indipendentemente dalla fondatezza della questione sostanziale.
- La soccombenza nel giudizio di cassazione può comportare la condanna al pagamento delle spese a favore della parte controricorrente.
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