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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13982/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso ex art. 391-bis c.p.c. qualificato come ricorso per correzione-integrazione, il decreto con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato estinto un precedente giudizio di legittimità per mancata richiesta di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. Il ricorrente ha dedotto di non aver avuto conoscenza della proposta e ha chiesto la rimessione in termini sia nel giudizio di cassazione estinto sia in un diverso e ulteriore percorso impugnatorio connesso alla stessa vicenda, lamentando anche l’ingiustizia della condanna alle spese. La doglianza centrale riguardava dunque la pretesa tardività o invalidità dell’estinzione e la richiesta di riattivazione dei termini processuali.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse rivolto contro un decreto di estinzione pronunciato ex artt. 380-bis e 391 c.p.c. e ha verificato che la comunicazione del provvedimento di estinzione era avvenuta il 28.7.2025, mentre il ricorso era stato proposto il 10.9.2025, ben oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 391, comma 3, c.p.c. per chiedere la fissazione dell’udienza. Ha inoltre affermato che la mancata contestazione nei termini comporta l’inammissibilità dell’impugnazione e che restano assorbite le ulteriori richieste del ricorrente, incluse quelle sulla rimessione in termini e sulle spese. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come base formale dell’istanza, ma il giudizio è stato ricondotto dalla Corte alla disciplina dell’estinzione del ricorso e della sua eventuale contestazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La mancata richiesta di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione accelerata comporta che il ricorso si intenda rinunciato e consente la pronuncia del decreto di estinzione.

  • art. 391 c.p.c.

    secondo comma; terzo comma

    Il decreto di estinzione può contenere la liquidazione delle spese in presenza di controricorso; il comma 3 prevede che la parte possa chiedere la fissazione dell’udienza entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, termine che nel caso concreto non è stato rispettato.

  • art. 111 Cost.

    Citato dal ricorrente quale ulteriore base del pregresso mezzo di impugnazione, ma non oggetto di autonoma decisione nel presente provvedimento.

Massime di principio

  • Quando la Corte comunica una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. e non viene chiesta la decisione nel termine di quaranta giorni, il ricorso si intende rinunciato e segue il decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c.
  • Il decreto di estinzione può legittimamente recare la condanna alle spese se la controparte ha depositato controricorso, in applicazione dell’art. 391 c.p.c.
  • L’impugnazione del decreto di estinzione soggiace al termine speciale di dieci giorni dalla comunicazione previsto dall’art. 391, comma 3, c.p.c.; il suo mancato rispetto determina l’inammissibilità del ricorso contro il decreto.
  • Le censure relative alla mancata conoscenza della proposta o a richieste ulteriori di rimessione in termini restano assorbite quando l’impugnazione contro il decreto di estinzione è proposta oltre il termine previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

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