Cassazione Civile, Ordinanza n. 11982/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, rilevata l'adesione dell'associazione ricorrente all'istanza dell'Agenzia delle entrate, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre stabilito che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA relativo all'anno d'imposta 2007 emesso nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre in appello la commissione tributaria regionale della Lombardia aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Agenzia delle entrate. L'associazione proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in sei motivi, ma prima della decisione l'Agenzia delle entrate chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo l'intervenuta definizione agevolata ai sensi della l. 31 agosto 2022, n. 130; la ricorrente aderiva a tale istanza.
Norme richiamate
È richiamata come base della definizione agevolata che ha determinato il perfezionamento dell'istituto e la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, interviene una definizione agevolata della controversia e tutte le parti vi aderiscano, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere assorbe l'esame dei motivi di ricorso, che restano privi di ulteriore scrutinio.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la regola indicata dalla Corte e restano a carico della parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
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