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Sentenza

Sentenza n. 2382/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sezione quarta, n. 11655 del 13 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202507020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro gli atti di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e accertato il silenzio-inadempimento sulle ulteriori aree occupate

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al ricorrente (concessionaria autostradale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’acquisizione di aree private necessarie alla realizzazione della viabilità complanare all’autostrada A24. Dopo l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione di alcune superfici temporaneamente occupate, la concessionaria aveva notificato l’avvio del procedimento di acquisizione sanante e, nel 2020, aveva adottato atti di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. La proprietaria aveva impugnato tali atti contestando essenzialmente la quantificazione dell’indennizzo e chiedendo il riconoscimento del valore venale del bene, dell’importo per il danno non patrimoniale e degli interessi, oltre all’accertamento del silenzio dell’amministrazione sulle ulteriori aree originariamente occupate. Il TAR aveva ritenuto illegittimi gli atti perché privi delle valutazioni e della motivazione richieste dall’art. 42-bis e aveva ordinato alla concessionaria di pronunciarsi sull’acquisizione o restituzione delle ulteriori aree. La concessionaria ha appellato deducendo, con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., sostenendo che la domanda riguardava esclusivamente la determinazione e corresponsione dell’indennizzo conseguente all’acquisizione. Con il secondo motivo ha contestato la formazione del silenzio-inadempimento, rilevando di avere già risposto alla richiesta del 27 marzo 2019, che tale risposta non era stata impugnata e che i verbali di restituzione e gli stati di consistenza del 2015 non erano stati contestati. Ha inoltre sostenuto che le istanze del 2019 e del 2020 riguardavano soltanto l’indennità di occupazione legittima, avente natura patrimoniale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il ricorso di primo grado era fondato sul preteso errore nella quantificazione degli importi dovuti ai sensi dell’art. 42-bis, senza contestare in concreto la motivazione o la legittimità sostanziale dell’acquisizione. La controversia, avendo a oggetto la determinazione e la corresponsione dell’indennità conseguente ad atti di natura espropriativa o ablativa, rientra nella giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. Anche la domanda relativa al silenzio non poteva essere esaminata dal giudice amministrativo: la concessionaria aveva dato riscontro alla nota del 27 marzo 2019 e le richieste interessavano comunque la quantificazione dell’indennizzo; inoltre, i verbali di restituzione e gli stati di consistenza del 2015 non erano stati impugnati. Il TAR avrebbe quindi erroneamente qualificato come silenzio-inadempimento una controversia di natura patrimoniale devoluta al giudice ordinario. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di primo grado e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese del doppio grado sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    La disposizione disciplina l’acquisizione sanante di beni utilizzati per scopi di interesse pubblico e i criteri di determinazione delle somme dovute; nel caso deciso, la controversia riguardava esclusivamente la quantificazione dell’indennizzo previsto dalla norma.

  • art. 50 d.P.R. n. 327/2001

    È richiamato in relazione alla pretesa dell’indennità per l’occupazione legittima delle aree; tale pretesa è stata considerata di natura patrimoniale.

  • art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Le controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità conseguenti all’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 11 c.p.a.

    Accertato il difetto di giurisdizione amministrativa, la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario con conservazione degli effetti processuali secondo le condizioni previste dalla disposizione.

  • art. 29 c.p.a.

    È stato richiamato dall’appellante in relazione alla contestazione del silenzio; il Consiglio di Stato ha tuttavia escluso la giurisdizione amministrativa perché la domanda sottostante aveva natura patrimoniale.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    L’istanza cautelare è stata accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Quando il proprietario contesta esclusivamente la quantificazione e la corresponsione delle somme dovute in conseguenza di un atto di acquisizione espropriativa o ablativa, senza contestare la legittimità dell’acquisizione o la motivazione del provvedimento, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.
  • La contestazione del valore venale del bene, dell’indennità per il danno non patrimoniale, degli interessi o dell’indennità di occupazione legittima integra una pretesa patrimoniale, anche quando tali somme siano determinate nell’ambito di un procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.
  • L’azione contro il silenzio dell’amministrazione non è esperibile davanti al giudice amministrativo quando l’istanza cui si riferisce riguarda esclusivamente la quantificazione o il pagamento di indennità espropriative o di occupazione, trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione ordinaria.
  • La possibilità di attivare il giudizio sul silenzio presuppone l’assenza di una risposta amministrativa rilevante; il riscontro già fornito dall’amministrazione, non tempestivamente impugnato, impedisce di configurare un successivo silenzio-inadempimento sulla medesima istanza.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la causa può essere riassunta davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiurisdizione e riparto
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazione

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