Cassazione Penale, Ordinanza n. 04088/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era generico e indeterminato ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non consentiva di individuare con precisione le censure mosse alla sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 27/03/2024, deducendo in un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione. La censura, però, non indicava i capi o i punti della sentenza effettivamente investiti, né specificava gli elementi di fatto e di diritto posti a base dell'asserito errore decisorio. La Corte ha quindi ritenuto il motivo generico e indeterminato, privo della specificità richiesta per l'ammissibilità del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
a pena di inammissibilità
Il ricorso deve contenere censure specifiche e pertinenti, con indicazione dei capi o punti della decisione impugnata e degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze; la mera deduzione generica di violazione di legge e vizio di motivazione non è sufficiente.
È applicata la conseguenza economica dell'inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, puntuale e riferita a capi o punti determinati della sentenza impugnata; la genericità comporta inammissibilità.
- La mancanza di concreta pertinenza censoria impedisce al giudice di legittimità di individuare l'oggetto del sindacato e di esercitare il controllo richiesto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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