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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31751/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione della "quota B" del trattamento pensionistico spettante a un lavoratore dello spettacolo, poi agita dagli eredi, senza applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. La Corte d'appello aveva confermato il primo grado ritenendo che quel massimale valesse solo per la "quota A" e non per la "quota B", regolata dai criteri del d.lgs. n. 182/1997. In via preliminare aveva escluso la decadenza, osservando che la domanda amministrativa era anteriore al 6 luglio 2011. L'INPS ricorre per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, sostenendo che l'azione fosse parzialmente decaduta quanto alle differenze sui ratei anteriori al triennio dalla domanda giudiziale; 2) violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, per avere la Corte territoriale ritenuto abrogato tacitamente il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, invece ancora operante anche per la determinazione della quota B.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie entrambi i motivi. Ritiene che la decadenza di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si applichi anche alla fattispecie, almeno con riguardo alle differenze sui ratei anteriori al triennio dalla domanda giudiziale. Ritiene inoltre corretto il principio secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, resta applicabile il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile fissato dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, non essendo stato abrogato né espressamente né per incompatibilità dal d.lgs. n. 182/1997. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    La decadenza prevista dalla norma si applica anche alla domanda di riliquidazione pensionistica in esame, limitando la recuperabilità delle differenze ai ratei non anteriori al triennio dalla domanda giudiziale.

  • art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011

    La modifica è richiamata come intervento che incide sulla disciplina della decadenza previdenziale.

  • art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971

    Il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo permane e si applica anche alla determinazione della quota B della pensione.

  • art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997

    La disciplina sopravvenuta non ha abrogato per incompatibilità il massimale pensionabile previsto dalla normativa previgente.

  • art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997

    Il successivo assetto normativo va coordinato con il limite massimo già previsto, senza eliminarlo.

  • art. 2, comma 22, lett. a), l. n. 335/1995

    La commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non implica una necessaria corrispondenza rigida tra contributi versati e prestazioni erogate.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama i precedenti giurisprudenziali rinviando integralmente alle loro ragioni.

  • art. 38 Cost.

    Il sistema previdenziale deve assicurare adeguatezza e proporzionalità della tutela, senza richiedere una corrispondenza matematica tra contribuzione e prestazione.

Massime di principio

  • Nella materia pensionistica, la decadenza processuale prevista dalla normativa previdenziale può operare anche sulle domande di riliquidazione, ma con effetti limitati ai ratei maturati oltre il periodo protetto dal termine triennale dalla domanda giudiziale.
  • Per i lavoratori dello spettacolo, il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina originaria resta applicabile anche al calcolo della quota B della pensione, se la normativa successiva non lo abroga espressamente e non ne determina l'incompatibilità.
  • La riforma del sistema pensionistico che introduce nuovi criteri di calcolo non elimina automaticamente i limiti previgenti, quando questi risultino coessenziali all'assetto speciale della categoria e compatibili con la nuova disciplina.
  • Il principio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non esige una perfetta corrispondenza matematica tra contributi e pensione, essendo sufficiente che il sistema complessivamente garantisca proporzionalità e adeguatezza della tutela previdenziale.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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