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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20765/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia che aveva respinto il reclamo contro il diniego di liberazione anticipata per il semestre 15/07/2023-15/01/2024. Il diniego era fondato su condotte ritenute incompatibili con l'adesione al percorso rieducativo: episodi del 20/06/2023, 08/08/2023 e del novembre 2023, descritti come comportamento non conforme alle regole del vivere civile nella gestione di un proprio credito, tale da impedire un giudizio di assoluta regolarità della condotta. Con il ricorso sono stati dedotti due motivi: carenza e illogicità della motivazione, per asserita mancata valutazione della falsità delle accuse relative agli episodi considerati, dell'irrilevanza temporale di uno di essi rispetto al semestre e del fatto che il ricorrente si sarebbe limitato a chiedere il pagamento di un credito; inoltre si è sostenuto che il comportamento complessivamente tenuto durante i tre anni e mezzo di esecuzione, come attestato dalle relazioni UEPE, avrebbe dovuto condurre alla concessione del beneficio. Nelle memorie successive il ricorrente ha insistito sull'ammissibilità del ricorso e sull'omesso apprezzamento della correttezza complessiva della sua condotta e della pretesa falsità delle denunce.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero realmente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale aveva valutato in modo approfondito la rilevanza delle condotte contestate ai fini dell'adesione all'opera rieducativa nel semestre in esame. La motivazione del Tribunale di sorveglianza è stata ritenuta coerente con i principi in tema di valutazione frazionata dei semestri e idonea a spiegare che gli episodi, pur ridimensionati nella gravità, esprimevano una modalità di esercizio delle proprie ragioni non conforme alle regole del vivere civile e dunque incompatibile con la concessione della liberazione anticipata. È stata inoltre ritenuta infondata la doglianza relativa all'episodio del 20/06/2023, sia perché il diniego si fondava anche su condotte successive, sia perché una condotta sintomatica di mancata adesione al percorso rieducativo può incidere negativamente anche sul semestre successivo, mostrando l'inutilità dell'opera riabilitativa svolta fino a quel momento. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, subordinandola alla verifica dell'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

  • liberazione anticipata

    beneficio penitenziario negato per mancata adesione del condannato all'opera rieducativa nel semestre considerato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro il diniego di liberazione anticipata è inammissibile quando le censure non si confrontano specificamente con la motivazione del giudice di sorveglianza e si risolvono in una mera rilettura del merito.
  • Ai fini della liberazione anticipata, il giudice può valorizzare condotte che, anche se non gravissime o ridimensionate, rivelino una modalità di esercizio delle proprie ragioni non conforme alle regole del vivere civile e quindi una mancata adesione al percorso rieducativo.
  • La valutazione della liberazione anticipata può essere compiuta in modo frazionato per semestri; una condotta negativa può incidere anche sul semestre successivo quando evidenzi l'inutilità dell'opera riabilitativa svolta fino a quel momento.
  • Il giudizio sulla liberazione anticipata richiede non solo una condotta complessivamente corretta, ma una effettiva e stabile adesione alle regole della vita civile e al percorso rieducativo nel semestre di riferimento.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue secondo l'art. 616 c.p.p., salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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