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Sentenza

Sentenza del 05/10/2016 n. 19866 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato la dichiarazione di inammissibilità del proprio appello tributario, sostenendo che la Commissione tributaria regionale avesse erroneamente considerato tardiva l'impugnazione perché il ricorso era stato spedito in una busta chiusa anziché in un plico senza busta. Secondo la ricorrente, tale modalità costituiva al più una irregolarità formale e non incideva sulla tempestività della spedizione, soprattutto perché non erano stati contestati né il contenuto della busta né la riferibilità dell'atto alla contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato e assorbente rispetto al secondo. Ha stabilito che, nel processo tributario, l'invio dell'atto in busta chiusa invece che in plico senza busta costituisce una mera irregolarità quando il contenuto e la riferibilità dell'atto non siano contestati. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa fase, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, comma 2

    La spedizione del ricorso a mezzo posta deve avvenire in plico senza busta.

    La prescrizione del plico senza busta riguarda le modalità formali di spedizione, ma la sua violazione non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione. Se il contenuto della busta e la riferibilità dell'atto alla parte non sono contestati, l'irregolarità non impedisce di attribuire rilevanza alla data di spedizione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'utilizzo di una busta chiusa anziché di un plico senza busta non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso o dell'appello.
  • La violazione di una formalità di spedizione può essere considerata una mera irregolarità quando l'atto sia comunque identificabile e non siano contestati né il suo contenuto né la sua provenienza.
  • Quando l'irregolarità viene contestata, spetta al ricorrente o all'appellante dimostrare quale fosse il contenuto della busta e che l'atto provenisse effettivamente da lui.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione, in presenza di una spedizione sostanzialmente riconoscibile e non contestata, può rilevare la data di spedizione e non necessariamente quella di ricezione.
  • È comunque prudente rispettare le modalità formali previste dalla legge, perché una contestazione sul contenuto o sulla riferibilità dell'atto può rendere necessario fornire una prova ulteriore e compromettere l'ammissibilità dell'impugnazione.

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