Cassazione Penale, Ordinanza n. 12339/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano meramente rivalutative del merito e che il richiamo generico ai motivi di appello asseritamente omessi non soddisfaceva l'onere di specificazione richiesto per il ricorso per cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 16/05/2024. Dalla ordinanza emerge che il ricorso si limitava a una rilettura alternativa del merito, senza indicare specifici profili di violazione di legge fondati su dati oggettivi, né puntuali vizi manifesti di illogicità o contraddittorietà della motivazione. Inoltre, il ricorrente si era limitato a un generico rinvio ai motivi di appello che sarebbero rimasti senza risposta, senza specificarne contenuto, decisività e ragioni di diritto e di fatto, impedendo così alla Corte di legittimità di individuare autonomamente le questioni asseritamente non esaminate.
Norme richiamate
Il vizio di violazione di legge richiede la deduzione di dati oggettivi da cui discuta la corretta qualificazione giuridica del fatto, non una mera diversa lettura del merito.
Il ricorso è inammissibile quando non consente l'autonoma individuazione delle questioni di legittimità dedotte, anche per genericità del rinvio ai motivi di appello.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una mera rivalutazione del merito sotto forma di lettura alternativa dei fatti, poiché il sindacato di legittimità richiede la deduzione di specifici errori di diritto o di vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- La censura di omessa valutazione dei motivi di appello è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo puntuale il contenuto delle doglianze pretermesse e la loro decisività, così da permettere alla Corte di individuare le questioni non esaminate.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della censura; un rinvio generico ad atti o motivi pregressi non è sufficiente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e può essere condannato a una somma in favore della Cassa delle ammende.
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