Cassazione Civile, Ordinanza n. 05731/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall. per far ammettere un credito complessivo derivante dal rapporto di lavoro, comprensivo di indennità per lavori nocivi, T.F.R. residuo e premio di produzione. Il tribunale, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva accolto solo parzialmente la domanda, ammettendo l’indennità per lavori nocivi in misura molto inferiore a quella richiesta. Il giudice di merito aveva ritenuto che il lavoratore avesse provato l’assunzione della qualifica di operaio resinatore solo dal gennaio 2010, sulla base della documentazione prodotta e delle buste paga, escludendo la rilevanza di due testimonianze ritenute generiche e non suffragate da riscontri. Il ricorrente ha censurato tale decisione con quattro motivi; il primo denunciava la violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio aveva ignorato il contenuto vincolante della precedente ordinanza rescindente, la quale aveva già considerato non contestata la qualifica di operaio resinatore e la natura nociva/pericolosa della prestazione per l’intero periodo lavorativo, dal 2003 al 2009. In subordine, il ricorrente deduceva anche l’omesso esame di un fatto decisivo e il vizio di motivazione apparente sull’inattendibilità dei testi. Il fallimento è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché, nel giudizio di rinvio, il tribunale avrebbe dovuto attenersi al perimetro tracciato dal precedente giudicato implicito formatosi sul provvedimento rescindente: era ormai precluso riesaminare se il lavoratore avesse provato di svolgere le mansioni che davano diritto all’indennità sin dalla data di assunzione, poiché la qualifica di operaio resinatore e la natura nociva della prestazione erano state già considerate non contestate. I motivi successivi sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma posta a base dell’opposizione allo stato passivo del fallimento per l’insinuazione del credito
nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al decisum della Corte rescindente e non può ampliare il thema decidendum o riesaminare questioni già coperte da giudicato implicito
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, che ha struttura chiusa, il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto e ai limiti tracciati dalla sentenza rescindente, senza poter riesaminare questioni già coperte da giudicato implicito.
- Se una circostanza è stata ritenuta non contestata nel precedente giudizio e risulta quindi coperta da giudicato, essa non può essere rimessa in discussione in sede di rinvio.
- Quando il primo motivo di ricorso è fondato e comporta la cassazione della decisione impugnata, i motivi ulteriori che dipendono dalla stessa questione possono restare assorbiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05667/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05668/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05669/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05670/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05675/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05678/2025 del 04/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →