Cassazione Penale, Sentenza n. 09172/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione volto a censurare, con un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., la motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del G.I.P. di Trani del 03/02/2025. Il difensore deduce omissione e illogicità della motivazione riguardo all'art. 274 c.p.p. in relazione alla persistenza delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione. La difesa sosteneva che l'ammissione dell'addebito in sede di interrogatorio di garanzia e elementi sopravvenuti (tra cui lo stato detentivo per altra causa e la documentazione sul fine pena a febbraio 2027 e provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza) avrebbero attenuato o eliminato le esigenze cautelari e giustificato la revoca o la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo in sede d'appello cautelare sia limitato alla verifica della correttezza giuridica e dell'adeguatezza della motivazione rispetto a eventuali elementi nuovi idonei a mutare il quadro cautelare. Il Collegio ha confermato che il Tribunale del riesame ha motivato in modo esaustivo e non illogico la persistenza della misura custodiale, fondandosi sull'oggettiva gravità degli addebiti, sulla lunga e recente serie di precedenti dell'imputato e sull'irrilevanza, di per sé, del mero decorso del tempo o dello stato di detenzione per altra causa. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; non è conseguita la rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che il motivo dedotto attiene a vizio di motivazione per omissione e illogicità e valuta la reclamazione entro i limiti previsti da tale norma.
Riferimento alla regola di motivazione e alla valutazione delle esigenze cautelari; la difesa invocava l'art. 274 per contestare la valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del riesame adeguata.
La riferita norma disciplina la valutazione complessiva degli elementi ai fini della misura cautelare; la Corte ricorda che il riesame deve verificare se elementi nuovi incidano sulla persistenza e intensità delle esigenze cautelari ex art. 299.
Richiamato in relazione all'appello ex art. 310 (appello contro provvedimenti cautelari): la Corte sottolinea il perimetro del controllo appellare ridotto agli elementi di novità rispetto alla decisione impugnata.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma avente efficacia esecutiva in caso di inammissibilità del ricorso: la dichiarazione di inammissibilità ha portato all'applicazione delle conseguenze previste da tale disposizione (condanna alle spese).
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa agli adempimenti successivi in caso di provvedimenti cautelari che non determinano la rimessione in libertà; la Corte ha disposto gli adempimenti di competenza conformemente a questa disposizione.
Massime di principio
- In sede di appello avverso il rigetto della revoca o sostituzione della misura cautelare il sindacato è limitato: il giudice del riesame deve valutare soltanto se siano emersi elementi nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere le esigenze cautelari.
- L'ammissione dell'addebito in sede di interrogatorio di garanzia non determina automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari; è necessaria una valutazione complessiva che consideri gravità dell'addebito, precedenti e rischi concreti di reiterazione o inquinamento probatorio.
- Il mero decorso del tempo di esecuzione della misura o il rispetto degli obblighi detentivi non sono, di per sé, idonei ad attenuare le esigenze cautelari: occorrono elementi concreti e nuovi che incidano sulla fondatezza del mantenimento della misura.
- Lo stato di detenzione per altra causa non è automaticamente ostativo alla sussistenza delle esigenze cautelari correlate al reato oggetto di indagine: anche chi è detenuto per altra causa può mantenere la pericolosità che giustifica misure cautelari aggiuntive o parallele.
- La motivazione del giudice di merito deve essere esaustiva rispetto agli elementi nuovi dedotti: se risulta logica e adeguata, la Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile quando manchino profili di illegittimità di diritto o vizi motivazionali rilevanti.
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