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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32209/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non era ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La condanna per evasione è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte territoriale non avesse specificamente motivato sul computo della recidiva ai fini della pena e, in particolare, sulla necessaria "relazione qualificata" tra i precedenti penali e il delitto giudicato, relazione che avrebbe dovuto sorreggere il giudizio di maggiore pericolosità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, osservando che sia il primo giudice sia la Corte d'appello si erano espressamente soffermati sul punto, mentre il ricorso si limitava a riproporre la censura senza confrontarsi con la motivazione di merito.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Individuato come norma incriminatrice del delitto di evasione, per il quale la condanna era stata confermata in appello.

  • art. 385 cod. pen.

    Richiamato come base legale del reato di evasione oggetto del giudizio.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata in tema di condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di colpa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura la motivazione sulla recidiva in modo generico, senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni già svolte dai giudici di merito.
  • Ai fini della recidiva e del suo rilievo sul trattamento sanzionatorio, la motivazione è sufficiente quando il giudice di merito si soffermi espressamente sulla relazione tra precedenti penali e fatto per cui si procede, spiegando la maggiore pericolosità dell'imputato.
  • La mera riproposizione in sede di legittimità di una questione già esaminata dai giudici di merito, senza indicare specifici errori logici o giuridici della motivazione impugnata, integra genericità del motivo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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