Tribunale, Ordinanza T-248/24
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 5 maggio 2025. — EC contro Parlamento europeo. — Ricorso di annullamento – Diritto delle istituzioni – Membro del Parlamento – Privilegi e immunità – Rifiuto del Parlamento di dare seguito a una richiesta diretta a difendere privilegi e immunità – Flagrante delitto – Atto non impugnabile – Irricevibilità. — Causa T-248/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale dichiara irricevibile il ricorso di un'ex deputata europea contro il rigetto, da parte del Parlamento, della sua domanda di difesa dell'immunità. La decisione afferma che, nel caso di immunità ex articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del protocollo n. 7, e a maggior ragione in caso di flagrante delitto, il Parlamento non ha una competenza autonoma a emettere una decisione vincolante di difesa. Mancando effetti giuridici vincolanti dell'atto impugnato, non è possibile il ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE.
Ricorso di annullamento contro il rigetto del Parlamento europeo di una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un'ex deputata: irricevibilità per assenza di effetti giuridici vincolanti dell'atto impugnato
La questione giuridica
Se il rifiuto del Parlamento europeo di dare seguito a una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un suo membro, fondata sugli articoli 7 e 9 del regolamento interno e sugli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7, costituisca un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE; in particolare, se il Parlamento disponga di una competenza a difendere l'immunità ex articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del protocollo n. 7 anche in caso di flagrante delitto.
Principio di diritto
Il rifiuto del Parlamento europeo di difendere i privilegi e le immunità di un deputato non è impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE quando, nel caso concreto, il Parlamento non dispone di una competenza conferitagli dal protocollo n. 7 per adottare una decisione vincolante di difesa dell'immunità. In particolare, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del protocollo n. 7 non attribuisce tale competenza e l'articolo 9, paragrafo 3, non può essere interpretato nel senso di riconoscere al Parlamento un potere di difesa dell'immunità, soprattutto in presenza di flagrante delitto, situazione che esclude essa stessa l'invocabilità dell'immunità e rientra nella valutazione delle sole autorità procedenti.
Norme richiamate
- articolo 263 TFUE
- articolo 5, paragrafo 1, TUE
- articolo 13, paragrafo 2, TUE
- articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea
- articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea
- articolo 5, paragrafo 2, del regolamento interno del Parlamento europeo
- articoli 7, 8 e 9 del regolamento interno del Parlamento europeo
- articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Ricorso di annullamento contro il rigetto della richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità
L'ordinanza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da EC, già deputata al Parlamento europeo, contro l'atto con cui la commissione giuridica del Parlamento ha respinto la sua richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità. Il Tribunale, Settima Sezione, si pronuncia preliminarmente sull'eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento.
Fatti e procedimento
La ricorrente era eurodeputata nelle legislature ottava e nona; il suo mandato è cessato il 16 luglio 2024 con l'apertura della decima legislatura. Il 9 dicembre 2022 era stata arrestata in Belgio, sottoposta a custodia cautelare per cinque mesi, perquisita e destinataria di provvedimenti cautelari, senza che la sua immunità fosse revocata. Il 1° giugno 2023 aveva presentato al Parlamento una richiesta di difesa dei privilegi e immunità, richiamando il regolamento interno del Parlamento e il protocollo n. 7.
La richiesta era stata comunicata in plenaria e trasmessa alla commissione giuridica; l'11 marzo 2024 la Presidente del Parlamento aveva annunciato che la commissione giuridica l'aveva ritenuta irricevibile, affermando che, in applicazione diretta del protocollo n. 7, l'immunità non può essere invocata in caso di flagrante delitto.
Questioni giuridiche
Il Tribunale è chiamato a stabilire:
- se il rigetto della richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità costituisca un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE;
- se il Parlamento disponga di una competenza, derivante dal protocollo n. 7 e/o dal regolamento interno, a decidere in modo vincolante sulla difesa dell'immunità prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), anche quando le autorità nazionali hanno qualificato i fatti come flagrante delitto.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama:
- l'articolo 263 TFUE, sulla legittimazione all'impugnazione degli atti dell'Unione;
- l'articolo 5, paragrafo 1, TUE e l'articolo 13, paragrafo 2, TUE, sul principio di attribuzione delle competenze;
- l'articolo 8 del protocollo n. 7, relativo all'immunità per opinioni e voti;
- l'articolo 9 del protocollo n. 7, relativo all'inviolabilità dei membri del Parlamento, al flagrante delitto e alla facoltà del Parlamento di togliere l'immunità;
- gli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento interno del Parlamento;
- gli articoli 130 e 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ricorda che sono impugnabili solo gli atti che producono effetti giuridici vincolanti e incidono in modo rilevante sulla situazione giuridica del ricorrente. Per gli atti negativi, occorre guardare alla natura della domanda cui rispondono: un rifiuto è impugnabile solo se l'atto richiesto avrebbe potuto essere impugnato.
Nel merito della questione istituzionale, il Tribunale distingue tra revoca dell'immunità e difesa dei privilegi e delle immunità. La revoca è espressamente prevista dall'articolo 9, terzo comma, del protocollo n. 7 e costituisce una competenza del Parlamento; per contro, la difesa dell'immunità non è prevista dal protocollo n. 7, ma solo dal regolamento interno.
Richiamando la giurisprudenza su Marra e Patriciello, il Tribunale ribadisce che il regolamento interno, quale atto di organizzazione interna, non può creare competenze non previste dal diritto primario. Quanto all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), un eventuale potere di difesa può derivare dal rinvio al diritto nazionale, ma ciò non vale per la lettera b), che non rinvia all'ordinamento nazionale. Né il paragrafo 3 dell'articolo 9 può essere letto come fondamento di una competenza autonoma del Parlamento a difendere l'immunità: esso si limita a prevedere che l'immunità non può essere invocata in caso di flagrante delitto e non pregiudica il potere del Parlamento di revocarla.
Il Tribunale respinge anche l'argomento dell'effetto utile: un'interpretazione estensiva non può alterare la ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri. La verifica dell'esistenza di un flagrante delitto spetta alle sole autorità procedenti; non al Parlamento. Conseguentemente, una decisione di difesa adottata sulla base del solo regolamento interno, in un caso come quello di specie, non produrrebbe effetti vincolanti verso i terzi.
Decisione e spese
Il Tribunale accoglie l'eccezione di irricevibilità del Parlamento e respinge il ricorso senza esaminare l'ulteriore questione dell'interesse ad agire della ricorrente, ormai cessata dalla carica. La ricorrente, rimasta soccombente, è condannata a sopportare le proprie spese e quelle del Parlamento europeo.
Principi affermati
L'ordinanza chiarisce che la difesa delle immunità parlamentari non può essere trasformata, tramite il regolamento interno, in una competenza vincolante del Parlamento quando il protocollo n. 7 non la prevede. In caso di flagrante delitto, l'immunità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), non può essere invocata; pertanto, il rifiuto del Parlamento di difenderla non è un atto produttivo di effetti giuridici vincolanti e non può essere oggetto di ricorso di annullamento.
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