Tribunale, Sentenza T-53/24
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 7 May 2025. — Schmidt Spiele GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark DDG – International registration of the earlier figurative mark DOG – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-53/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Schmidt Spiele contro la decisione dell’EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto DDG e il marchio anteriore DOG. Pur assumendo, in via favorevole all’opponente, l’identità dei prodotti della classe 28, il Tribunale conferma che il pubblico percepisce il segno contestato come DDG e non come DOG, con somiglianza solo molto bassa sul piano visivo e fonetico. Ne deriva che non ricorre il motivo relativo di rifiuto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Le spese restano a carico di ciascuna parte.
Opposizione a marchio UE figurativo DDG/DOG: la Corte conferma l’assenza di rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere che il segno figurativo richiesto DDG e il marchio anteriore DOG non fossero simili a sufficienza, nonostante l’asserita identità dei prodotti della classe 28, e dunque non sussistesse un rischio di confusione per il pubblico pertinente.
Principio di diritto
Nel valutare un’opposizione al marchio UE ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), occorre un apprezzamento globale fondato sulla percezione del pubblico pertinente, sull’eventuale identità o somiglianza dei prodotti e sulla somiglianza complessiva dei segni. Quando il segno richiesto è percepito dalla maggior parte del pubblico come sequenza di lettere "DDG" e non come "DOG", e la somiglianza visiva e fonetica con il marchio anteriore "DOG" è molto bassa, senza comparabilità concettuale, non sussiste rischio di confusione nemmeno in presenza di prodotti identici e di distintività media del marchio anteriore.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Opposizione a marchio UE figurativo DDG contro DOG
Il Tribunale dell’Unione europea, Seconda Sezione, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 dicembre 2023. La controversia riguarda un’opposizione basata su un marchio anteriore internazionale designante l’Unione europea e sul motivo relativo di rifiuto previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
Nel 2021 David de Gea Quintana aveva chiesto la registrazione di un marchio UE figurativo contenente il segno DDG, per vari prodotti, tra cui quelli della classe 28 relativi a giochi, giocattoli e articoli sportivi. Schmidt Spiele GmbH aveva proposto opposizione fondandola sul marchio anteriore internazionale figurativo DOG, anch’esso coprente, tra l’altro, prodotti della classe 28.
La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione nel 2023. La commissione di ricorso aveva poi respinto l’impugnazione, ritenendo che non vi fosse rischio di confusione tra i segni, anche assumendo identici i prodotti in questione.
Normativa rilevante
La pronuncia si fonda in particolare sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione del marchio richiesto quando, per identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto.
Sono inoltre richiamati:
- l’articolo 263 TFUE, quale base del ricorso di annullamento;
- l’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, per la decisione senza fase orale;
- l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, in tema di spese.
Pubblico pertinente e livello di attenzione
Il Tribunale conferma che il pubblico pertinente è il pubblico generale dell’Unione europea e che il suo livello di attenzione è medio. Accoglie l’impostazione della commissione di ricorso secondo cui i giochi e i giocattoli non sono necessariamente beni a basso prezzo acquistati quotidianamente, sicché non giustificano di per sé un abbassamento del livello di attenzione al di sotto della media.
Comparazione dei prodotti
La commissione di ricorso aveva rilevato che alcuni prodotti erano identici e aveva, per il resto, ipotizzato l’identità dei prodotti nel modo più favorevole alla ricorrente. Il Tribunale non rimette in discussione tale valutazione, non essendo stata contestata in modo specifico.
Percezione del segno richiesto DDG
Il punto centrale della controversia riguarda la percezione del segno richiesto. Il Tribunale condivide l’analisi dell’EUIPO secondo cui il segno può essere percepito:
- come pura rappresentazione grafica priva di lettere distinguibili;
- come sequenza di tre lettere;
- oppure come elemento grafico attorno alla lettera finale g.
Secondo il Tribunale, l’elemento più evidente è la lettera finale g. Per la maggior parte del pubblico, i primi due caratteri sono percepiti come lettere e, data la loro forma, come due d, non come d e o. La ricorrente non ha dimostrato che una parte non trascurabile del pubblico percepirebbe il segno come DOG.
Confronto visivo, fonetico e concettuale
Muovendo da tale percezione, il Tribunale conferma che:
- la somiglianza visiva è molto bassa, perché i segni differiscono nella parte centrale e la stilizzazione del segno richiesto accentua la differenza;
- la somiglianza fonetica è molto bassa o inesistente, poiché il marchio anteriore viene pronunciato come "dog", mentre il segno richiesto è percepito come "ddg";
- il confronto concettuale è impossibile, perché DDG non ha significato mentre DOG è una parola inglese di uso comune.
Il Tribunale osserva anche che l’argomentazione della ricorrente si fondava solo sull’ipotesi, non dimostrata, che una parte non trascurabile del pubblico vedesse nel segno richiesto la sequenza DOG.
Distintività del marchio anteriore e valutazione globale
La commissione di ricorso aveva ritenuto il marchio anteriore dotato di distintività media. Il Tribunale rileva che tale valutazione non è contestata e non trova elementi contrari nel fascicolo.
Nella valutazione globale del rischio di confusione, il Tribunale ribadisce il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti. Tuttavia, anche assumendo l’identità dei prodotti e una distintività media del marchio anteriore, la distanza tra DDG e DOG è tale da escludere che il pubblico possa ritenere i prodotti provenienti dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge il ricorso di Schmidt Spiele GmbH e conferma la decisione impugnata dell’EUIPO. Quanto alle spese, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché l’EUIPO le aveva richieste solo nell’ipotesi di svolgimento dell’udienza, che non ha avuto luogo.
Principio affermato
Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, non vi è rischio di confusione quando, nonostante l’identità o la forte somiglianza dei prodotti, il segno richiesto è percepito dal pubblico come una sequenza grafica diversa dal marchio anteriore, la somiglianza visiva e fonetica è molto bassa e il confronto concettuale non è possibile.
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