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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-405/24

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell' 8 maggio 2025. — L. s.c. contro Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 143, paragrafo 1, lettera b) – Esenzioni all’importazione – Direttiva 2006/79/CE – Merci oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale provenienti dai paesi terzi – Destinatario residente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’importazione. — Causa C-405/24

Giurisprudenza europea62024CJ0405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che l’esenzione dall’IVA per le piccole spedizioni prive di carattere commerciale provenienti da paesi terzi non può essere subordinata alla residenza del destinatario nello Stato membro di importazione. L’interpretazione letterale, sistematica e teleologica delle direttive 2006/112 e 2006/79 porta a ritenere che il beneficio valga per qualsiasi privato che si trovi in uno Stato membro. Di conseguenza, una disciplina nazionale che escluda tali spedizioni perché dirette a un altro Stato membro è incompatibile con il diritto dell’Unione.

Esenzione IVA all’importazione per piccole spedizioni prive di carattere commerciale destinate a un privato residente in un altro Stato membro: irrilevanza dello Stato membro di residenza del destinatario

La questione giuridica

Se l’articolo 143, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’articolo 1 della direttiva 2006/79, osti a una normativa nazionale che nega l’esenzione dall’IVA all’importazione per piccole spedizioni prive di carattere commerciale provenienti da un paese terzo quando il destinatario, pur essendo un privato, risiede in uno Stato membro diverso da quello di importazione.

Principio di diritto

L’articolo 143, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 e l’articolo 1 della direttiva 2006/79 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che limita l’esenzione dall’IVA all’importazione alle sole piccole spedizioni prive di carattere commerciale destinate a un privato residente nello stesso Stato membro di importazione: l’esenzione si applica anche quando il destinatario privato risiede in un altro Stato membro, purché siano rispettate le condizioni previste dalla direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 143, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 32, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 86, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 163, direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2006/79/CE
  • Articolo 1, direttiva 2006/79/CE
  • Direttiva 78/1035/CEE
  • Regolamento (CEE) n. 918/83
  • Articolo 29, paragrafo 1, regolamento (CEE) n. 918/83
  • Regolamento (CE) n. 1186/2009
  • Articolo 25, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1186/2009
  • Articolo 133, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1186/2009

Esenzione IVA all’importazione per piccole spedizioni destinate a un privato residente in un altro Stato membro

La sentenza, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia), riguarda l’interpretazione dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE sull’IVA e dell’articolo 1 della direttiva 2006/79/CE sulle franchigie fiscali per piccole spedizioni prive di carattere commerciale provenienti da paesi terzi.

Fatti e procedimento principale

L. s.c., società operante nel settore delle spedizioni e dello sdoganamento, aveva chiesto chiarimenti sulla possibilità di applicare l’esenzione IVA in Polonia a una spedizione tra privati proveniente da un paese terzo e destinata a un privato residente in un altro Stato membro. L’autorità tributaria polacca aveva negato l’esenzione, ritenendo che l’articolo 52 della legge polacca sull’IVA si applichi solo se il destinatario risiede in Polonia.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale che esclude il beneficio dell’esenzione dall’IVA per le piccole spedizioni inviate da un privato da un paese terzo a un privato residente in uno Stato membro diverso da quello di importazione.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato, in particolare:

  • l’articolo 143, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, che impone agli Stati membri di esentare le importazioni definitive di beni disciplinate dalla direttiva 2006/79;
  • l’articolo 1 della direttiva 2006/79, che prevede la franchigia per le piccole spedizioni prive di carattere commerciale spedite da un paese terzo da un privato e destinate a un altro privato che si trovi in uno Stato membro;
  • il considerando 3 della direttiva 2006/79;
  • il regolamento n. 1186/2009 e, in precedenza, il regolamento n. 918/83, come parametro di coerenza sistematica.

Ragionamento della Corte

La Corte ha effettuato un’interpretazione letterale, contestuale e teleologica.

Sul piano letterale, ha osservato che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/79 si riferisce a un privato che si trovi in uno Stato membro, senza indicare lo Stato membro di importazione né prevedere una limitazione territoriale ulteriore.

Sul piano contestuale, ha rilevato che il legislatore dell’Unione non ha introdotto, nei lavori preparatori e nella struttura della direttiva, una condizione legata allo Stato membro di destinazione. Ha inoltre valorizzato il fatto che altre disposizioni della direttiva 2006/112 menzionano espressamente lo Stato membro d’importazione quando intendono riferirsi a tale criterio, circostanza assente nell’articolo 1 della direttiva 2006/79.

Sul piano teleologico, la Corte ha ricordato che la disciplina mira a rendere più flessibile il regime applicabile alle piccole spedizioni tra privati provenienti da paesi terzi, spedizioni che hanno normalmente carattere affettivo, valore modesto e sono già state, in linea di principio, assoggettate a imposta nel paese di spedizione. In tale ottica, non vi è ragione per differenziare il trattamento a seconda che il destinatario risieda nello Stato membro di importazione o in un altro Stato membro.

Decisione

La Corte ha dichiarato che l’articolo 143, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 e l’articolo 1 della direttiva 2006/79 ostano a una normativa di uno Stato membro che esclude dall’esenzione dall’IVA le piccole spedizioni prive di carattere commerciale inviate da un paese terzo da un privato e destinate a un privato residente in un altro Stato membro.

Principio affermato

L’esenzione IVA per le piccole spedizioni prive di carattere commerciale provenienti da paesi terzi non può essere limitata alle sole spedizioni destinate a residenti nello Stato membro di importazione; il criterio rilevante è che il destinatario sia un privato che si trovi in uno Stato membro, anche diverso da quello in cui avviene l’importazione.

Come è indicizzato

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