Tribunale, Sentenza T-398/24
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 7 May 2025. — Carl Freudenberg KG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark SOUNDLESS – Earlier EU word mark SOUNDTEX – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-398/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Carl Freudenberg KG contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva accolto l’appello del richiedente SOUNDLESS. Pur essendo identici i prodotti della classe 17, il Tribunale ritiene corretta la valutazione secondo cui il pubblico pertinente, composto soprattutto da operatori professionali con elevata attenzione, non sarebbe indotto a confondere i segni. Decisivi sono il carattere debole del comune elemento "sound", le differenze date dai suffissi "less" e "tex" e la debole/below-average distintività del marchio anteriore SOUNDTEX.
Marchio UE: conferma del rigetto dell’opposizione perché i segni SOUNDLESS e SOUNDTEX non generano rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO abbia errato nel ritenere insussistente il rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto SOUNDLESS e il marchio verbale anteriore SOUNDTEX, nonostante l’identità dei prodotti in classe 17, in particolare quanto alla valutazione della somiglianza visiva, fonetica e concettuale, della distintività dei segni e del peso del termine comune "sound".
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che, pur in presenza di prodotti identici, non sussiste rischio di confusione quando il termine comune tra i segni ha carattere debole o descrittivo, gli elementi differenzianti finali e figurativi incidono sull’impressione d’insieme e il pubblico pertinente presenta un livello di attenzione elevato. In tale contesto, la minore distintività del marchio anteriore e la somiglianza solo below-average/average dei segni escludono che l’identità dei prodotti o la similitudine concettuale possano ribaltare l’esito complessivo.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE SOUNDLESS / SOUNDTEX: assenza di rischio di confusione
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio UE figurativo. Il Tribunale esamina se, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sussista rischio di confusione tra il segno richiesto SOUNDLESS e il marchio anteriore SOUNDTEX per prodotti identici della classe 17.
Fatti e procedimento amministrativo
Il 22 febbraio 2022 Cadeinor – Mobiliário de escritório integrado Lda. ha chiesto la registrazione del marchio figurativo SOUNDLESS per prodotti della classe 17, descritti come pannelli barriera per isolamento acustico, pannelli isolanti acustici e pannelli acustici per edifici. Il 2 giugno 2022 Carl Freudenberg KG ha presentato opposizione fondandola sul marchio UE verbale anteriore SOUNDTEX, anch’esso coprente, tra l’altro, prodotti della classe 17 relativi a materiali per assorbimento e isolamento contro il suono, il calore e l’elettricità.
L’Opposition Division ha accolto l’opposizione, ma la commissione di ricorso ha ribaltato tale esito, ritenendo insussistente il rischio di confusione nonostante l’identità dei prodotti, in ragione dell’elevato livello di attenzione del pubblico pertinente, della debole distintività dell’elemento comune "sound" e della distintività inferiore alla media del marchio anteriore.
Questione giuridica esaminata
La ricorrente ha sostenuto, in sintesi, che:
- i segni sono fortemente simili sul piano visivo, fonetico e concettuale;
- l’elemento "sound" sarebbe distintivo, almeno per parte del pubblico non anglofono;
- il termine "tex" avrebbe distintività normale;
- l’elemento figurativo del marchio richiesto sarebbe allusivo e quindi recessivo;
- l’identità dei prodotti compenserebbe ogni eventuale debolezza distintiva dell’elemento comune.
EUIPO ha contestato tali argomenti e ha difeso la conclusione di assenza di rischio di confusione.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama i principi consolidati sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001:
- il rischio di confusione include il rischio di associazione;
- la valutazione deve essere globale, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti;
- conta l’impressione d’insieme prodotta dai marchi, con particolare attenzione agli elementi distintivi e dominanti;
- la maggiore o minore distintività dell’elemento comune riduce il suo peso comparativo;
- quanto più distintivo è il marchio anteriore, tanto più ampia è la sua protezione.
Richiama inoltre il principio di unitarietà del marchio UE dell’articolo 1, paragrafo 2, e l’orientamento per cui è sufficiente che il motivo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione per impedire la registrazione, in analogia con l’articolo 7, paragrafo 2.
Pubblico pertinente e confronto dei prodotti
Il Tribunale conferma che il pubblico di riferimento è composto principalmente da clienti professionali e, in parte, da consumatori finali quali gli appassionati del fai-da-te, tutti con livello di attenzione elevato. Conferma altresì che il pubblico pertinente è quello dell’Unione nel suo complesso.
Quanto ai prodotti, il Tribunale rileva che quelli coperti dal marchio richiesto sono identici a quelli protetti dal marchio anteriore, circostanza non contestata dalla ricorrente.
Valutazione della distintività e degli elementi dominanti
Il Tribunale approva la valutazione della commissione di ricorso secondo cui:
- il termine "sound" è compreso dal pubblico dell’Unione, anche da parte di quello non anglofono, perché vocabolo inglese comune e facilmente riconoscibile, soprattutto per il pubblico spagnolo e italiano per la somiglianza con "sonido" e "suono";
- rispetto ai prodotti in questione, "sound" ha distintività debole, essendo strettamente e direttamente collegato all’isolamento acustico;
- "tex" è percepito da una parte del pubblico come riferimento a "textile" oppure, per altri, come termine privo di significato immediatamente collegabile ai prodotti, ma in ogni caso non rafforza in modo apprezzabile la distintività del marchio anteriore;
- nel marchio richiesto, l’elemento figurativo non è trascurabile e, per dimensione e posizione, si colloca sullo stesso piano dell’elemento verbale;
- nessuno dei due segni presenta un elemento dominante chiaramente preponderante.
Somiglianza visiva, fonetica e concettuale
Sul piano visivo, i segni sono considerati al più simili in misura inferiore alla media, poiché l’elemento comune "sound" ha peso ridotto e i suffissi "less" e "tex", oltre all’elemento figurativo del segno richiesto, sono nettamente differenti.
Sul piano fonetico, la somiglianza è solo media: la pronuncia complessiva differisce nettamente per la parte finale dei segni, con suoni diversi nelle sequenze "less" e "tex", e l’inizio comune non basta a creare un’impressione fonetica altamente vicina.
Sul piano concettuale, entrambi i segni evocano l’idea del suono, ma tale coincidenza si fonda su un elemento debole e quindi incide solo limitatamente nella valutazione complessiva.
Distintività del marchio anteriore e rischio di confusione
Il Tribunale conferma che il marchio SOUNDTEX ha distintività complessivamente al più leggermente inferiore alla media e, per la parte del pubblico che comprende "tex" come abbreviazione di "textile", distintività bassa. Il fatto che "tex" sia breve e non sia in grado di potenziare il carattere distintivo del segno anteriore impedisce di attribuirgli un peso decisivo.
Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale osserva che l’identità dei prodotti non compensa:
- l’elevato livello di attenzione del pubblico;
- la somiglianza visiva solo inferiore alla media;
- la somiglianza fonetica solo media;
- la debole distintività dell’elemento comune;
- la distintività complessiva inferiore alla media del marchio anteriore.
Ne consegue che la commissione di ricorso ha correttamente escluso qualsiasi rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Dispositivo e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Poiché EUIPO aveva chiesto la rifusione delle spese solo nel caso di celebrazione dell’udienza e non si è tenuta alcuna udienza orale, ciascuna parte sopporta le proprie spese.
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