Tribunale, Ordinanza T-452/24
Order of the General Court (Tenth Chamber) of 5 May 2025. — DR v European Insurance and Occupational Pensions Authority. — Action for annulment and for damages – Civil service – Compliance with the time limits laid down in Articles 90 and 91 of the Staff Regulations – Request for review of a decision which has become final – No substantial new fact – Inadmissibility. — Case T-452/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale dell’Unione ha respinto come inammissibile il ricorso di un ex dipendente EIOPA che chiedeva l’annullamento del rigetto della sua domanda di risarcimento e il ristoro dei danni asseritamente subiti. La Corte ha ritenuto che le nuove istanze del ricorrente mirassero, in sostanza, a rimettere in discussione una decisione già definitiva, senza che vi fossero fatti nuovi sostanziali. Né la decisione dell’EDPS né quella del Mediatore hanno consentito di riaprire i termini previsti dagli articoli 90 e 91 dello Statuto.
Azione del dipendente UE contro EIOPA: inammissibilità della richiesta di risarcimento e di annullamento perché volta a rimettere in discussione una decisione definitiva senza fatti nuovi sostanziali, oltre i termini degli articoli 90 e 91 dello Statuto
La questione giuridica
Se una nuova domanda di risarcimento e la successiva azione possano essere utilizzate per ottenere il riesame di una decisione dell’istituzione già divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini degli articoli 90 e 91 dello Statuto, e se le decisioni dell’EDPS e del Mediatore possano costituire "fatti nuovi sostanziali" idonei a riaprire i termini e a giustificare il riesame.
Principio di diritto
Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso perché il lavoratore, attraverso la nuova domanda di risarcimento e la successiva complaint, ha in realtà indirettamente contestato una decisione anteriore divenuta definitiva, senza addurre fatti nuovi sostanziali idonei a giustificarne il riesame. La decisione del Mediatore non può mai costituire un fatto nuovo sostanziale, mentre la decisione dell’EDPS, comunque successiva di oltre tre mesi alla sua adozione, non è stata tempestivamente invocata; di conseguenza, l’azione di annullamento è tardiva e la domanda risarcitoria, essendo strettamente connessa alla domanda di annullamento, è parimenti inammissibile.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 46 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 15, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 58, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
Inammissibilità dell’azione di DR contro EIOPA per mancato rispetto dei termini statutari
La pronuncia, resa in un ricorso diretto ex articolo 270 TFUE, riguarda un contenzioso di pubblico impiego UE relativo a conflitto di interessi, protezione dei dati personali e domande risarcitorie avanzate da un ex dipendente di EIOPA. Il Tribunale statuisce in sede di decisione su eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura.
Fatti e iter amministrativo
Il ricorrente, assunto da EIOPA nel 2017, aveva dichiarato di essere titolare di società di consulenza attive anche nei settori assicurativo e pensionistico. Dopo una procedura di ethics review e una successiva indagine amministrativa, EIOPA ritenne che sussistesse un conflitto di interessi e adottò nel 2019 una decisione di licenziamento. Nel 2020 il ricorrente presentò una complaint contro tale decisione, deducendo, tra l’altro, profili di illegittimità, violazioni in materia di dati personali e una domanda risarcitoria per perdita di fatturato; tale complaint fu respinta in parte come irricevibile e in parte come infondata con decisione del 2 giugno 2020.
Domanda del 2023, complaint del 2024 e decisioni dell’EDPS e del Mediatore
Nel 2022 l’EDPS constatò violazioni del regolamento (UE) 2018/1725 da parte di EIOPA circa l’informazione resa al ricorrente sul trattamento dei dati e inflisse un richiamo. Nel 2023 il Mediatore rilevò una cattiva amministrazione nella gestione del conflitto di interessi e nella conduzione delle indagini, senza raccomandazioni ulteriori. Sulla base di tali sviluppi, il ricorrente presentò nel luglio 2023 una nuova richiesta di risarcimento e nel gennaio 2024 una complaint contro la decisione di rigetto, chiedendo sia il ristoro del danno materiale sia del danno non patrimoniale; EIOPA respinse la richiesta e la complaint come irricevibili, ritenendo che si trattasse di un tentativo di riesaminare la decisione definitiva del 2020 in assenza di fatti nuovi sostanziali.
Quadro normativo e regole processuali applicate
Il Tribunale ricorda che i termini di reclamo e ricorso degli articoli 90 e 91 dello Statuto sono di ordine pubblico e vanno interpretati restrittivamente. Un funzionario non può eludere la definitività di una decisione non impugnata nei termini mediante una nuova richiesta che la contesti indirettamente; solo fatti nuovi sostanziali possono giustificare il riesame. Inoltre, quando la domanda di risarcimento è strettamente connessa a una domanda di annullamento irricevibile o infondata, anche il capo risarcitorio va respinto.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale osserva innanzitutto che la nuova domanda del 2023, pur formulata con importi diversi e con una diversa metodologia di calcolo, perseguiva sostanzialmente lo stesso obiettivo della domanda di risarcimento del 2020, ossia ottenere il ristoro della perdita di fatturato dovuta alla cessazione dei contratti con i clienti. Analogo discorso vale per la pretesa di rimborso del tempo impiegato per difendersi dalle iniziative giudiziarie e amministrative e per la richiesta legata alla durata eccessiva delle procedure, tutte ravvisate come un riesame indiretto della decisione divenuta definitiva.
Quanto ai presunti fatti nuovi, il Tribunale esclude che la decisione del Mediatore possa costituire un fatto nuovo sostanziale, richiamando la giurisprudenza secondo cui i reclami al Mediatore non interrompono i termini di ricorso e le sue conclusioni sono mera conseguenza del reclamo. Quanto alla decisione dell’EDPS, il Tribunale rileva che essa è stata adottata il 9 settembre 2022, mentre la nuova richiesta è stata presentata soltanto il 2 luglio 2023 e la complaint il 25 gennaio 2024, ben oltre il termine di tre mesi ritenuto applicabile dalla giurisprudenza per la richiesta di riesame fondata su fatti nuovi sostanziali. Pertanto, anche a voler ammettere che tale decisione potesse integrare un fatto nuovo, il ricorrente non l’ha invocata tempestivamente.
Decisione e conseguenze sulle domande risarcitorie
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale dichiara inammissibile la domanda di annullamento. Poiché la domanda di risarcimento è strettamente connessa alla domanda di annullamento e verte sul medesimo pregiudizio materiale e non patrimoniale, essa viene parimenti respinta. Il ricorrente è infine condannato alle spese.
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