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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-640/24

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 2 maggio 2025. — Presidenza del Consiglio dei Ministri contro SX e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2004/80/CE – Articolo 12, paragrafo 2 – Sistemi nazionali di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti – Delitto di omicidio – Indennizzo dei familiari stretti della persona deceduta – Regime di indennizzo “a cascata” secondo l’ordine di devoluzione successoria – Normativa nazionale che subordina il versamento di un indennizzo ai fratelli e alle sorelle della persona deceduta all’assenza di coniuge superstite, di figli nonché dei genitori di quest’ultima e che esclude qualsiasi versamento di un indennizzo ai nonni, nonché agli zii e alle zie della persona deceduta – Indennizzo “equo ed adeguato”. — Causa C-640/24

Giurisprudenza europea62024CO0640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ha ritenuto che la risposta alla questione fosse già desumibile dalla sentenza Burdene. Ha ribadito che un indennizzo nazionale per reati intenzionali violenti è compatibile con la direttiva 2004/80 solo se compensa in modo appropriato il danno materiale e morale subito dai familiari della vittima. Ne consegue l’incompatibilità di un sistema "a cascata" basato esclusivamente sull’ordine di devoluzione successoria, che escluda automaticamente alcuni parenti stretti o li ammetta soltanto in presenza o assenza di altri familiari.

Indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti: è incompatibile con la direttiva 2004/80 un sistema nazionale che, in caso di omicidio, esclude automaticamente alcuni familiari stretti o li ammette solo in ordine successorio rigido.

La questione giuridica

Se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, per i casi di omicidio, riconosce l’indennizzo ai fratelli e alle sorelle della persona deceduta solo in mancanza del coniuge superstite, dei figli e dei genitori, ed esclude in ogni caso i nonni nonché gli zii e le zie, anche quando abbiano subito un danno per effetto del decesso.

Principio di diritto

L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 impone che il sistema nazionale di indennizzo dei reati intenzionali violenti assicuri un indennizzo "equo ed adeguato" tenendo conto concretamente della sofferenza e delle conseguenze del reato per i familiari che abbiano subito un danno; pertanto, esso osta a un regime che, in caso di omicidio, subordini l’indennizzo dei fratelli e delle sorelle all’assenza del coniuge superstite, dei figli e dei genitori e che escluda in modo automatico i nonni e gli zii, perché fondato solo su un ordine successorio e non sulla valutazione del danno effettivo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 2004/80/CE
  • Articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE
  • Direttiva 2012/29/UE
  • Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/29/UE
  • Legge italiana 7 luglio 2016, n. 122, articolo 11, commi 2 e 2-bis

Indennizzo dei familiari della vittima di omicidio e compatibilità del sistema italiano con la direttiva 2004/80

La pronuncia è un’ordinanza della Decima Sezione resa in rinvio pregiudiziale dalla Corte suprema di cassazione italiana. La questione riguarda la conformità all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 del sistema italiano di indennizzo dei familiari delle vittime di omicidio, disciplinato dall’articolo 11 della legge n. 122/2016.

Contesto e procedimento principale

Nel procedimento principale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è convenuta in un’azione di responsabilità dello Stato promossa da SX, AQ e BZ. I ricorrenti sostengono di aver subito un danno per l’intempestivo e incompleto recepimento della direttiva 2004/80, dopo che il responsabile degli omicidi di XE e della figlia NR era stato condannato al risarcimento, ma il suo patrimonio era risultato incapiente.

La Corte d’appello di Venezia aveva riconosciuto la responsabilità dello Stato e condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somme diverse ai vari familiari. Investita del ricorso, la Corte suprema di cassazione ha chiesto se il diritto dell’Unione imponga di riconoscere l’indennizzo a ogni familiare che abbia subito un danno in conseguenza dell’omicidio, anche oltre i soggetti espressamente contemplati dalla normativa italiana.

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, che impone agli Stati membri di garantire un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nel loro territorio, assicurando un indennizzo equo ed adeguato.

Richiama inoltre l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/29/UE, che definisce la nozione di vittima includendo anche il familiare di una persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato, purché abbia subito un danno in conseguenza della morte. Sul piano interno, viene in rilievo l’articolo 11, commi 2 e 2-bis, della legge n. 122/2016, che prevede un sistema a cascata: coniuge e figli, poi genitori, poi fratelli e sorelle conviventi e a carico; non sono previsti, in ogni caso, i nonni e gli zii.

Ragionamento della Corte

La Corte decide con ordinanza motivata perché la soluzione è già chiaramente desumibile dalla giurisprudenza, in particolare dalla sentenza Burdene del 7 novembre 2024.

Richiamando tale precedente, la Corte ribadisce che l’indennizzo previsto dalla direttiva 2004/80, pur non dovendo equivalere a un risarcimento integrale, deve costituire un contributo appropriato al ristoro del danno materiale e morale subito dalle vittime. Per essere "equo ed adeguato", esso deve tener conto della sofferenza e della gravità delle conseguenze del reato per i familiari effettivamente danneggiati.

Da ciò deriva che un sistema nazionale fondato rigidamente su un ordine di priorità successoria non può escludere automaticamente alcuni familiari stretti, senza considerare altri elementi rilevanti, come:

  • le conseguenze materiali della morte per omicidio;
  • l’eventuale convivenza con la vittima;
  • l’eventuale dipendenza economica dalla vittima;
  • l’intensità del danno morale subito.

La Corte afferma quindi che un regime che selezioni i beneficiari solo in base al vincolo familiare e a presunzioni astratte sull’esistenza o sull’entità del danno non garantisce un indennizzo "equo ed adeguato".

Dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 osta a una normativa nazionale che, in caso di omicidio, subordini il diritto all’indennizzo dei fratelli e delle sorelle della persona deceduta alla mancanza di coniuge superstite, figli e genitori, ed escluda i nonni nonché gli zii e le zie dal beneficio dell’indennizzo.

Portata pratica

Per gli operatori, la pronuncia conferma che i sistemi nazionali di indennizzo non possono essere costruiti come meccanismi automatici e gerarchici puramente successori. La verifica della conformità al diritto dell’Unione richiede invece una valutazione sostanziale del danno subito dai familiari della vittima, con particolare attenzione alle conseguenze concrete del decesso.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria in materia penaleindennizzo delle vittime di reatoresponsabilità dello Stato per violazione del diritto uedanno da omicidiodiritti dei familiari della vittima

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