Cassazione Penale, Ordinanza n. 15285/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati ricorrevano avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che li aveva ritenuti responsabili di truffa, contestando: 1) la pretesa tardività della querela, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; 2) l'inidoneità degli artifici e raggiri, sostenendo che si sarebbero risolti in documentazione contraffatta e quindi in un falso grossolano incapace di ingannare; 3) con riguardo a uno dei due ricorrenti, il vizio di motivazione sulla responsabilità per concorso nella truffa, chiedendo una nuova valutazione del compendio indiziario; 4) la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenuta non concedibile in appello per le modalità della condotta, tra cui l'abuso del rapporto fiduciario, le rassicurazioni rese alle persone offese e l'uso di documenti contraffatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile per la prima volta in sede di legittimità, sia perché la questione della tardività della querela non risultava specificamente proposta in appello, sia perché si tratta di eccezione che richiede accertamenti di fatto riservati al giudice di merito. Ha reputato manifestamente infondato il secondo motivo, richiamando il principio per cui l'idoneità degli artifizi e raggiri va valutata ex post e in concreto, sicché la scarsa raffinatezza della frode o la vulnerabilità della vittima non escludono la truffa. Ha dichiarato non consentito il terzo motivo, perché mirava a una rivalutazione del quadro indiziario senza denunciare travisamenti o manifesta illogicità della motivazione, osservando peraltro che la sentenza impugnata aveva logicamente valorizzato il fatto che uno dei ricorrenti era intestatario del conto su cui confluiva parte del profitto illecito e che le somme non erano giustificate e non erano state restituite. Ha infine ritenuto non consentito il quarto motivo, in quanto reiterativo di doglianze già disattese in appello con motivazione congrua, sottolineando che la particolare tenuità del fatto era stata esclusa per le modalità della condotta e che, in caso di lesione non minimale del bene protetto, la causa di non punibilità è preclusa anche al concorrente che abbia dato un contributo minimo. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando le modalità della condotta evidenziano una lesione non minimale del bene giuridico; la preclusione opera anche per il concorrente che abbia dato un contributo minimo alla consumazione del reato.
La truffa è configurabile anche quando gli artifici o raggiri non siano particolarmente sofisticati, purché siano idonei in concreto, valutati ex post, a indurre in errore la persona offesa e a realizzare l'ingiusto profitto.
Massime di principio
- La deduzione per la prima volta in cassazione di una questione che richiede accertamenti di fatto, come la tardività della querela, è inammissibile se la questione non è stata specificamente devoluta al giudice di appello.
- Ai fini della truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri va apprezzata in concreto e con giudizio ex post: la semplicità dei mezzi fraudolenti o la particolare vulnerabilità della vittima non escludono la tipicità della condotta.
- Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o del quadro indiziario, salvo che siano specificamente dedotti travisamenti della prova o manifesta illogicità della motivazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è incompatibile con condotte che presentino una non minimale offensività; tale incompatibilità si estende anche al correo che abbia fornito un apporto marginale al reato.
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