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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36371/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Mantova che aveva rigettato una sua istanza diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato. Il ricorso è stato proposto personalmente, senza sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che, a seguito della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione contro qualsiasi provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere firmato, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    La Corte richiama la modifica normativa che, insieme all'art. 613 c.p.p., esclude la proposizione personale del ricorso per cassazione e richiede la sottoscrizione del difensore abilitato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina l'inammissibilità.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È indicata come fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. che impone il patrocinio tecnico specializzato nel giudizio di cassazione.

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01

    Il precedente delle Sezioni Unite è richiamato per affermare il principio secondo cui il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso qualunque provvedimento deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, la parte non può proporre personalmente il ricorso per cassazione.
  • L'inosservanza del requisito della sottoscrizione da parte di difensore abilitato integra una causa di inammissibilità processuale, che impedisce l'esame nel merito delle doglianze.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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