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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43641/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia contestando: (1) vizi di motivazione ed errata valutazione delle prove, sostenendo che le scritture contabili erano presenti durante la sua gestione e sarebbero sparite solo dopo il subentro di Rigamonti; che il curatore avrebbe indicato una crisi repentina come causa del fallimento; e che non sarebbe stata adeguatamente valutata la natura di mero prestanome attribuita a Rigamonti; (2) violazione di legge e vizi di motivazione per la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e per un trattamento sanzionatorio eccessivamente severo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure siano reiterative di argomentazioni già svolte in appello e consistano in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, cioè una rinnovata valutazione dei fatti che non rientra nei poteri della Cassazione. Quanto ai profili specifici: la Corte ha richiamato elementi di fatto valutati dalla Corte d'appello (per es., l'assenza di sottoscrizione nella "lettera di consegna" della documentazione, la cittadinanza/età e la residenza di Rigamonti in Kenya che renderebbero plausibile il ruolo di prestanome, la disponibilità residuale di beni in capo a Gregorini) che il ricorrente non ha efficacemente contestato. Sulla comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito e la sufficiente motivazione resa dalla Corte d'appello (pena principale al minimo edittale). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Disciplina la possibilità della requisitoria scritta e la procedura di trattazione in Cassazione senza discussione orale, applicata nel procedimento.

  • decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16 (convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15)

    Proroga e mantenimento della disciplina processuale relativa alla trattazione in assenza di discussione orale prevista dall'art. 23 del D.L. 137/2020.

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito dei motivi di ricorso per cassazione (con riferimento ai limiti temporali e di contenuto delle censure), richiamato per definire i limiti dell'impugnazione.

  • giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e sezioni semplici richiamate)

    varie pronunce (es. Sez. U, n. 22242/2011; Sez. U, n. 10713/2010; Sez. 2, n. 42046/2019)

    Principi richiamati: la Cassazione non può procedere a una riconsiderazione del giudizio di merito sui fatti; la comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo se arbitraria o priva di plausibile motivazione.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non ammette ricorsi che si limitino a chiedere una diversa valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito: occorre dedurre errori di diritto o macroscopiche contraddizioni/mancanza di motivazione.
  • Le censure già formulate in appello e rigettate dal giudice di merito, se riproposte senza nuovi elementi, sono considerate reiterative e portano all'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
  • La valorizzazione di elementi fattuali (es. assenza di firma su documenti, età o residenza di un presunto prestanome, disponibilità di beni) spetta al giudice di merito; il ricorrente deve confrontarsi direttamente e specificamente con tali argomentazioni per rendere efficace il gravame.
  • La comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è una valutazione discrezionale del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica, arbitraria o insufficiente.
  • Chi propone ricorso per cassazione è esposto al rischio di condanna per spese e ammende in caso di inammissibilità, soprattutto se il ricorso appare manifestamente replicativo o privo di rilevanti profili di diritto.

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