Cassazione Penale, Sentenza n. 3794/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del rigetto dell'appello avverso il decreto che aveva applicato a Paoletti la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per due anni. Contestazione della nullità del decreto di fissazione dell'udienza per non aver indicato la "pericolosità generica" ex art. 1, lett. c) D.Lgs. 159/2011 (originariamente era stata prospettata la pericolosità ai sensi dell'art. 4, lett. d)), con conseguente violazione del contraddittorio e del diritto di difesa; censura anche sulla mancata o apparente motivazione circa la riconducibilità del proposto a una delle categorie di pericolosità sociale e sulla temporalizzazione (attualità) della pericolosità.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza procedurale: in materia di misure di prevenzione l'avviso di fissazione dell'udienza non deve necessariamente indicare la categoria giuridica della pericolosità, è sufficiente indicare gli elementi di fatto dai quali la pericolosità si desume; è lecito che il giudice procedente riclassifichi la pericolosità purché la nuova qualificazione sia fondata sugli stessi elementi fattuali e sia stato assicurato un contraddittorio effettivo e congruo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché attiene a censure di fatto e di motivazione, non sindacabili in cassazione nelle materie di prevenzione (art. 10, comma 3, D.Lgs. 159/2011). Si è quindi confermata l'applicazione della sorveglianza speciale e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, lett. c); art. 4, lett. d); art. 7; art. 23; art. 10, comma 3
L'art. 1 lett. c) definisce la pericolosità generica (soggetti dediti a reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica). La giurisprudenza consente la diversa qualificazione della pericolosità rispetto alla proposta originaria purché fondata sugli stessi elementi fattuali e garantito il contraddittorio. L'art. 10 co.3 limita il ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge nel procedimento di prevenzione.
art. 521, comma 1; art. 616
L'art. 521 c.p.p. (principio generale di decisione) è richiamato per affermare la possibilità per il giudice di operare una nuova qualificazione giuridica sulla base degli elementi emersi; l'art. 616 c.p.p. è invocato per la condanna alle spese processuali del ricorrente.
Corte EDU
sentenza Drassich c. Italia (11/12/2007)
La Corte di legittimità ha escluso l'applicazione piena dei principi di tale pronuncia al procedimento di prevenzione italiano nella parte che imponga l'interlocuzione preventiva della difesa sulla diversa qualificazione, purché sussista il contraddittorio effettivo sugli elementi fattuali.
Corte Costituzionale
Richiamata in relazione alla discussione sulle categorie di pericolosità (incide sulla illegittimità di alcune categorie), ma nel caso concreto la categoria applicata (lett. c)) resta compatibile ed è considerata "minore" rispetto alla originaria lett. d).
Massime di principio
- In procedimento di prevenzione l'avviso di fissazione dell'udienza non deve necessariamente indicare la specifica categoria giuridica di pericolosità: è sufficiente che siano indicati gli elementi di fatto da cui la pericolosità si desume.
- Il giudice può riclassificare la pericolosità (ad esempio da art. 4 lett. d) a art. 1 lett. c)) se la nuova qualificazione è fondata sui medesimi elementi fattuali posti a base della proposta e se la difesa ha avuto un contraddittorio effettivo e congruo su tali elementi.
- Non è sindacabile in Cassazione la valutazione di fatto o la motivazione in materia di prevenzione; il ricorso è ammesso solo per violazione di legge (art. 10 co.3 D.Lgs. 159/2011).
- Se si contesta la mancata indicazione di una categoria di pericolosità nel decreto di fissazione dell'udienza, occorre dimostrare che ciò abbia impedito un effettivo esercizio del diritto di difesa; la sola diversa qualificazione non è di per sé causa di nullità.
- Quando il Pubblico Ministero modifica la richiesta in corso di procedimento (o presenta memorie prima dell'udienza), tale modifica può giustificare la diversa qualificazione purché tempestiva e basata sugli stessi fatti.
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