Cassazione Penale, Ordinanza n. 35612/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato minorenne, già condannato in primo grado dal Tribunale per i minorenni e poi in appello dalla Corte di appello di Salerno - Sezione minorenni - per concorso in truffa e tentata estorsione commessi ai danni di una persona offesa in data 18 settembre 2018. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che i giudici avessero attribuito rilievo decisivo alla sola confessione dell'imputato, mentre le ulteriori prove sarebbero state generiche o riferite a fatti diversi e le telefonate intimidatorie non sarebbero state sicuramente riconducibili all'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'aggravante della minorata difesa, contestando che la sola trattativa a distanza bastasse a integrare una condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa. Nel giudizio di legittimità è stata anche depositata memoria difensiva che insisteva sulla pretesa strumentalità della confessione e sull'insussistenza dell'aggravante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi riproponessero censure già esaminate e respinte in appello con motivazione congrua e logica. Quanto al primo motivo, ha ribadito che la confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità, anche senza riscontri esterni, purché il giudice ne valuti positivamente veridicità, genuinità e attendibilità; nel caso concreto la Corte territoriale aveva spiegato perché la confessione dell'imputato fosse pienamente attendibile e non sorretta da intenti diversi dall'ammissione di responsabilità. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa nella truffa online, valorizzando la distanza tra autore e vittima e la conseguente posizione di vantaggio dell'agente, che può schermare la propria identità e sottrarsi più agevolmente alle conseguenze della condotta. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
concorso nei reati di truffa e di tentata estorsione
richiamati come base normativa dell'imputazione per concorso di persone nella truffa e nel tentativo di estorsione
circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato
consente di configurare l'aggravante della minorata difesa quando l'autore approfitta di circostanze di luogo che gli assicurano una posizione di vantaggio rispetto alla vittima
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
va disposto ... l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo
legittima l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
reato contestato e confermato nei gradi di merito
reato contestato in forma tentata e confermato nei gradi di merito
richiamato per la partecipazione dell'imputato ai reati contestati
Massime di principio
- La confessione dell'imputato può, da sola, integrare prova sufficiente di responsabilità, anche in assenza di riscontri esterni, purché il giudice ne accerti e motivi la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, escludendo che il contenuto sia frutto di intenti diversi dall'ammissione del fatto.
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, ove la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e логica.
- Nella truffa commessa tramite vendita online può sussistere l'aggravante della minorata difesa quando la distanza tra agente e vittima crea una posizione di vantaggio per l'autore, idonea a schermarne l'identità e a rendere meno efficace il controllo preventivo della vittima.
- La trattativa svolta interamente a distanza può costituire indice di sfruttamento di una situazione di minorata difesa della persona offesa, se tale modalità operativa offre all'agente un concreto vantaggio nel porre in essere la frode.
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