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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35612/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato minorenne, già condannato in primo grado dal Tribunale per i minorenni e poi in appello dalla Corte di appello di Salerno - Sezione minorenni - per concorso in truffa e tentata estorsione commessi ai danni di una persona offesa in data 18 settembre 2018. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che i giudici avessero attribuito rilievo decisivo alla sola confessione dell'imputato, mentre le ulteriori prove sarebbero state generiche o riferite a fatti diversi e le telefonate intimidatorie non sarebbero state sicuramente riconducibili all'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'aggravante della minorata difesa, contestando che la sola trattativa a distanza bastasse a integrare una condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa. Nel giudizio di legittimità è stata anche depositata memoria difensiva che insisteva sulla pretesa strumentalità della confessione e sull'insussistenza dell'aggravante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi riproponessero censure già esaminate e respinte in appello con motivazione congrua e logica. Quanto al primo motivo, ha ribadito che la confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità, anche senza riscontri esterni, purché il giudice ne valuti positivamente veridicità, genuinità e attendibilità; nel caso concreto la Corte territoriale aveva spiegato perché la confessione dell'imputato fosse pienamente attendibile e non sorretta da intenti diversi dall'ammissione di responsabilità. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa nella truffa online, valorizzando la distanza tra autore e vittima e la conseguente posizione di vantaggio dell'agente, che può schermare la propria identità e sottrarsi più agevolmente alle conseguenze della condotta. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • artt. 110, 640 e 56 c.p.

    concorso nei reati di truffa e di tentata estorsione

    richiamati come base normativa dell'imputazione per concorso di persone nella truffa e nel tentativo di estorsione

  • art. 61, n. 5, c.p.

    circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato

    consente di configurare l'aggravante della minorata difesa quando l'autore approfitta di circostanze di luogo che gli assicurano una posizione di vantaggio rispetto alla vittima

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    va disposto ... l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo

    legittima l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

  • art. 640 c.p.

    reato contestato e confermato nei gradi di merito

  • art. 629 c.p.

    reato contestato in forma tentata e confermato nei gradi di merito

  • art. 110 c.p.

    richiamato per la partecipazione dell'imputato ai reati contestati

Massime di principio

  • La confessione dell'imputato può, da sola, integrare prova sufficiente di responsabilità, anche in assenza di riscontri esterni, purché il giudice ne accerti e motivi la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, escludendo che il contenuto sia frutto di intenti diversi dall'ammissione del fatto.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, ove la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e логica.
  • Nella truffa commessa tramite vendita online può sussistere l'aggravante della minorata difesa quando la distanza tra agente e vittima crea una posizione di vantaggio per l'autore, idonea a schermarne l'identità e a rendere meno efficace il controllo preventivo della vittima.
  • La trattativa svolta interamente a distanza può costituire indice di sfruttamento di una situazione di minorata difesa della persona offesa, se tale modalità operativa offre all'agente un concreto vantaggio nel porre in essere la frode.

Come è indicizzato

MaterieTruffaEstorsioneConcorso di personeImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieTruffa online
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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