Sentenza n. 3375/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per l’ottemperanza del decreto del Presidente della Repubblica del 15 settembre 2020, emesso a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 993 del 29 maggio 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Presidente della Repubblica del 15 settembre 2020, adottato sul parere del Consiglio di Stato n. 993/2020, e successivo decreto del 31 marzo 2021 di correzione dell’errore materiale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., chiedendo chiarimenti sulla portata precettiva del d.P.R. del 15 settembre 2020, con il quale era stato respinto il ricorso straordinario contro il diniego dell’equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio. In particolare, ha sostenuto che il riferimento, contenuto nel provvedimento e nel parere presupposto, allo status di ispettore della Polizia di Stato “in pensione” potesse comportare il riconoscimento dello status pensionistico e del diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico ordinario. Ha inoltre chiesto di stabilire se la successiva sostituzione delle parole “in pensione” con “in congedo” costituisse una correzione meramente formale o una modifica sostanziale, nonché di determinare le modalità esecutive, nominare eventualmente un commissario ad acta e applicare una penalità di mora. Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità della domanda.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’art. 112, comma 5, c.p.a. consente di chiedere chiarimenti sulle modalità di ottemperanza soltanto con riferimento a decisioni suscettibili di esecuzione da parte dell’amministrazione. Il decreto presidenziale oggetto del ricorso si era limitato a respingere il ricorso straordinario del privato e non aveva prodotto effetti annullatori, ripristinatori o conformativi; esso era quindi autoesecutivo e non imponeva alcun obbligo di esecuzione all’amministrazione. Il Collegio ha comunque precisato che il riferimento allo status “in pensione”, contenuto nelle premesse fattuali e non collegato ad alcun accertamento o alla ratio decidendi, costituiva un errore materiale successivamente corretto. In ogni caso, tale riferimento non poteva attribuire un diritto pensionistico, estraneo all’oggetto del giudizio, che riguardava esclusivamente l’equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza
La domanda di chiarimenti è ammissibile soltanto quando riguarda una decisione che impone all’amministrazione un obbligo suscettibile di esecuzione.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio ai fini del contraddittorio, anche mediante indicazione a verbale secondo quanto richiamato dalla decisione.
Massime di principio
- La domanda di chiarimenti proposta ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a. presuppone l’esistenza di una decisione amministrativa o giurisdizionale dotata di contenuto precettivo e suscettibile di esecuzione da parte dell’amministrazione; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La pronuncia che respinge il ricorso del privato, senza annullare l’atto impugnato e senza imporre effetti ripristinatori o conformativi, è autoesecutiva e non determina obblighi di esecuzione a carico dell’amministrazione.
- Un riferimento errato contenuto nelle premesse fattuali di un provvedimento, estraneo agli accertamenti compiuti e alla ratio decidendi, non può essere interpretato come riconoscimento di una posizione giuridica ulteriore ed è emendabile mediante correzione dell’errore materiale.
- L’interpretazione del provvedimento giurisdizionale non può attribuire diritti estranei all’oggetto del giudizio e non desumibili dal dispositivo, dagli accertamenti compiuti o dalla motivazione decisoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 960/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 961/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 962/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 963/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 964/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 965/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →