Cassazione Penale, Sentenza n. 46356/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/02/2023 che aveva rigettato le richieste di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. o semilibertà). Il ricorrente, tramite difensore, deduce vizio di motivazione nel diniego della detenzione domiciliare, lamentando che il Tribunale si è limitato a richiamare la pericolosità sociale e le conclusioni dell'équipe di osservazione senza valorizzare la condotta post delictum (comportamento carcerario regolare, capacità critica, autorizzazione al lavoro agli arresti domiciliari) e senza adeguata indagine socio-familiare sulle condizioni di vita e reinserimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla mancata motivazione sul diniego della detenzione domiciliare. Ha rilevato che l'ordinanza del Tribunale non ha compiuto una valutazione adeguata e documentata delle condizioni personali, familiari e domiciliari del condannato (anche in base all'indagine prevista dall'art. 72 ord. pen.), né ha considerato in modo apprezzabile la condotta tenuta durante il periodo agli arresti domiciliari e in carcere. In mancanza di tali accertamenti, i precedenti e la valutazione di pericolosità non potevano di per sé escludere la misura domiciliare. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza quanto al diniego della detenzione domiciliare e ha rinviato il processo al giudice di merito per nuovo giudizio relativo a quella misura.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
"quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati"
La detenzione domiciliare "generica" è misura alternativa applicabile se non è possibile l'affidamento in prova e purché idonea a prevenire la commissione di nuovi reati; è distinta dall'affidamento perché più contenitiva e richiede comunque una prognosi favorevole relativamente al rischio di recidiva.
art. 72 ord. pen., comma 2, lett. b)
Prevede l'indagine socio-familiare cui il giudice può fare riferimento per valutare le condizioni personali, familiari e domiciliari del condannato ai fini delle misure alternative; la Corte ha richiamato la necessità di utilizzarla per motivare il diniego della detenzione domiciliare.
Sez. I, n. 31618 del 10/05/2022 (Jiankovic)
Richiama la relazione tra affidamento in prova e detenzione domiciliare come misure alternative entrambe orientate alla finalità rieducativa, ma con diverso grado di fiducia nel processo di emenda; sottolinea che la scelta spettante al giudice di merito deve essere motivata e fondata su prognosi positiva.
Giurisprudenza richiamata (Pantaleo, Loggia, Betti, Anastasio, Castiglione, Pennacchio, Caroso e altri)
Principi consolidati: per l'affidamento rileva l'evoluzione della personalità successiva al fatto; se l'emenda non è sufficiente il giudice può comunque concedere la detenzione domiciliare se evita il pericolo di nuovi reati; le valutazioni del tribunale di sorveglianza sono sindacabili in cassazione solo se manca motivazione logica ed esaustiva.
Massime di principio
- Il diniego di una misura alternativa (in particolare la detenzione domiciliare) deve essere motivato con specifici accertamenti sulle condizioni personali, familiari e domiciliari del richiedente; il richiamo generico a precedenti o a pericolosità sociale non basta.
- Affidamento in prova e detenzione domiciliare sono misure alternative con finalità rieducative diverse: l'affidamento richiede un processo di emenda più evidente, mentre la detenzione domiciliare può essere concessa anche quando l'emenda non è pienamente dimostrata, purché sia escluso il rischio di recidiva.
- Il giudice di merito ha discrezionalità nella scelta della misura alternativa e può disporre ulteriori periodi di osservazione o esperimenti premiali, ma deve motivare adeguatamente la necessità di tali misure supplementari rispetto alla concreta situazione del detenuto.
- La presenza di condotta post delictum virtuosa (regolare comportamento carcerario, periodi agli arresti domiciliari senza rilievi, svolgimento autorizzato di attività lavorativa) va espressamente valutata e ponderata nella motivazione; se valorizzata negativamente deve emergere con chiari elementi probatori.
- L'indagine socio-familiare prevista dall'art. 72 ord. pen. è strumento fondamentale: se non compiuta o non considerata, la decisione del giudice sulle misure alternative può essere annullata per carenza di motivazione.
- Quando la motivazione è generica o insufficiente il rimedio corretto è l'annullamento parziale con rinvio per un nuovo esame che approfondisca i profili personali, familiari e lavorativi attuali del richiedente.
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