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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00206/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo un solo motivo: la mancata riqualificazione della rapina contestata nella forma tentata. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale censura non risultava essere stata previamente dedotta come motivo di appello. Poiché il motivo era nuovo in cassazione e non emergeva una specifica contestazione, da parte del ricorrente, circa l'eventuale incompletezza o erroneità del riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, la doglianza è stata ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il motivo di ricorso per cassazione non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità se non è stato previamente proposto come motivo di appello; la mancata deduzione antecedente comporta l'inammissibilità della censura.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre per la prima volta una censura che non risulti previamente dedotta con l'atto di appello, quando la legge collega a tale omissione la sanzione dell'inammissibilità.
  • Il ricorrente che contesti il riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata deve dedurre specificamente l'eventuale incompletezza o inesattezza di tale riepilogo; in difetto, la Corte può ritenere il motivo non scrutinabile.
  • La riqualificazione del fatto in forma tentata non può essere esaminata in cassazione se la relativa questione non è stata devoluta al giudice di appello nei modi e nei tempi prescritti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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