Cassazione Civile, Ordinanza n. 02054/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da sei avvisi di accertamento emessi per omesso versamento ICI relativamente agli anni 2005-2010 su terreni della contribuente situati nel Comune di Velletri. L’amministrazione/concessionaria assumeva che, per effetto di una variante urbanistica approvata nel 2000, le aree fossero divenute edificabili e quindi imponibili come aree fabbricabili, pur essendo in concreto utilizzate per attività agricola e gravate da vincoli che ne limitavano le possibilità edificatorie. La contribuente aveva impugnato gli atti lamentando, tra l’altro, la mancata comunicazione del mutamento di destinazione urbanistica, l’erronea determinazione del valore venale e l’incidenza dei vincoli. Dopo un precedente giudizio di legittimità con rinvio, la CTR in sede di rinvio rigettava l’appello della contribuente. In cassazione la società ricorrente deduceva: 1) nullità per omessa pronuncia sul motivo relativo alla mancata pubblicazione della delibera posta a base della stima e sul motivo subordinato concernente la revisione dei valori per effetto dei vincoli; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata produzione e pubblicazione della delibera del consiglio di amministrazione della concessionaria; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR deciso sulla base di una delibera mai prodotta in giudizio e non conoscibile dal giudice.
La decisione
La Corte rigetta integralmente il ricorso. Ritiene che la prima doglianza non colga la ratio decidendi: l’eventuale riferimento della CTR all’appello della concessionaria è un mero refuso materiale privo di incidenza sul dispositivo, mentre le questioni sulla delibera di stima e sulla sua mancata produzione/pubblicazione risultano assorbite dal principio di diritto già fissato nel precedente giudizio di legittimità. La Corte afferma che la delibera di determinazione dei valori zonali costituisce autolimitazione dei poteri comunali di accertamento, può essere anche solo menzionata e può persino mancare senza pregiudizio per il potere impositivo, essendo il relativo potere delegabile al concessionario in house. Conseguentemente, non sussiste omessa pronuncia né violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l’utilizzo di un atto non prodotto, poiché il thema decidendum era ormai vincolato dal precedente principio di diritto. La ricorrente è condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge processuale, in particolare degli artt. 115 e 116 c.p.c.
La Corte esclude la violazione poiché la questione relativa alla delibera di stima era già assorbita dal principio di diritto vincolante enunciato nel precedente giudizio di cassazione.
La Corte esclude la violazione poiché il giudice di rinvio non ha fondato la decisione su un fatto non conoscibile in modo autonomo, ma si è attenuto al vincolo derivante dalla precedente cassazione con rinvio.
Richiamato come disposizione sulle agevolazioni per i terreni agricoli; la Corte rileva che la CTR aveva comunque respinto l’istanza della contribuente su questo punto e che la doglianza non coglieva la ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può riesaminare questioni già coperte dal dictum rescindente.
- La mancata allegazione o produzione della delibera comunale di stima non comporta, di per sé, invalidità dell’atto impositivo quando la determinazione dei valori zonali costituisce mera autolimitazione dei poteri di accertamento e il potere impositivo sia comunque delegabile al concessionario.
- In sede di legittimità il motivo che lamenta omessa pronuncia è infondato se la censura non investe la reale ratio decidendi della sentenza impugnata oppure se il dedotto vizio deriva da un mero refuso materiale privo di incidenza sul dispositivo.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilmente dedotta quando la decisione impugnata si fonda su un principio di diritto già fissato in precedente cassazione con rinvio e non sull’acquisizione indebita di un fatto estraneo al processo.
- Per la tassazione ICI delle aree edificabili, la questione della stima dei valori e della sua formalizzazione documentale va letta alla luce del potere impositivo e della qualificazione urbanistica del bene, non come requisito di validità autonomo e imprescindibile dell’accertamento.
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